COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti dei Calciatori : Andrea RECH Massimiliano BIACOLI del Dirigente Giorgio GASPAROTTO delle Società (già Virtus Cassola, ora libero) (ora tesserato Virtus Cassola 2013) (già Azzurra S.Anna 1970) ASD Virtus Cassola2013 e ASD Azzurra S.Anna 1970

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti dei Calciatori : Andrea RECH Massimiliano BIACOLI del Dirigente Giorgio GASPAROTTO delle Società (già Virtus Cassola, ora libero) (ora tesserato Virtus Cassola 2013) (già Azzurra S.Anna 1970) ASD Virtus Cassola2013 e ASD Azzurra S.Anna 1970 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 31/8/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : 22/657 - I Calciatori Andrea RECH e Massimiliano BIACOLI (tesserati Virtus Cassola all’epoca dei fatti) “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione alle disposizioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del C.G.S. per avere, nel corso della gara del Campionato di 1^ Categoria Azzurra S.Anna 1970-Virtus Cassola del 26.2.2012 rivolto al calciatore Diop Demba tesserato per l’ASD Azzurra S.Anna le frasi ; “stai zitto negro - torna al tuo villaggio che puzzi)”; Il Calciatore Massimiliano BIACOLI (ora tesserato Virtus Cassola 2013) “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1. comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto sancito dall’art. 11, commi 1 e 2 dello stesso Codice per avere, nel corso della gara del Campionato di 1^ Categoria Azzurra S.Anna-Virtus Cassola del 26/2/2012, proferito all’indirizzo del calciatore avversario Luoghiam Abdelkrim la frase : “alzati, marocchino di merda”; Il Dirigente Giorgio GASPAROTTO Dirigente (Azzurra S.Anna 1970 all’epoca dei fatti) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S. per avere con l’avallo e anche nell’interesse della Società di appartenenza, dato vita ad una iniziativa finalizzata ad eludere le conseguenze della condotta discriminatoria posta in essere dai predetti due calciatori, all’epoca dei fatti dell’ASD Virtus Cassola ed impedire che gli Organi della Giustizia Sportiva avessero cognizione della vicenda oggetto del presente procedimento”; la Società ASD Virtus Cassola 2013 “a titolo di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 4, comma 2 e art. 11, comma 4 del C.G.S. per le condotte violative ascritte ai suoi tesserati Rech Andrea e Biacoli Massimiliano”; la Società ASD Azzurra S.Anna 1970 “a titolo di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. in conseguenza della condotta tenuta dal Sig, Gasparotto Giorgio suo Dirigente che nella circostanza aveva operato con il pieno avallo della Società medesima. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Nell’udienza del 12/10/2012 sono risultate presenti tutte le parti deferite. I soggetti appartenenti alla Società Virtus Cassola sono stati assistiti dall’Avv. Leonardo Rebecchi. In tale occasione l’Avv. Rebecchi, stante la necessità di sviluppare ulteriormente le difese dei suoi assistiti, chiedeva un rinvio del dibattimento. La C.D.T. ,in accordo con il Rappresentante della Procura Federale, aveva preso la decisione di rinviare la trattazione del procedimento alla riunione del 30/10/2012. La rappresentanza della Procura Federale, nelle suddette udienze é stata affidata al Dott. Salvatore Sciuto. Nel corso della riunione del 30/10/2012 l’Avv. Rebecchi (difensore dei giocatori Rech e Biacoli, e della Società Virtus Cassola) ha chiesto un supplemento di istruttoria da parte della Procura Federale, volto all’audizione dei tesserati della Società Virtus Cassola : Baggio Massimo Maria, Lorenzin Christian, Marchesan Matteo, Tosetto Stefano, Bomaigo Riccardo, Mabiglia Ezio. Quindi la C.D.T. ha ravvisato l’opportunità di procedere al supplemento di indagine richiesto, ai sensi dell’art. 34 del C.G.S. riservandosi di procedere all’incombente una volta espletato il richiesto supplemento di indagine da parte della Procura Federale, tenendo altresì in pregiudicato ogni altra decisione, una volta in possesso del predetto supplemento di indagine, rinviando il procedimento a data da destinarsi. Pervenuta la relazione dal Collaboratore delegato dalla Procura Federale, con l’esito dei nuovi accertamenti effettuati, la C.D.T. ha provveduto alla notifica delle parti deferite, convocandole per il dibattimento fissato per la riunione del 17/9/2013. Nell’udienza del 17/9/2013 sono risultati presenti : il Sig. Andrea RECH giocatore già Virtus Cassola (ora tesserato Juventina Ed. Polaris) giusta delega in atti il Sig. Massimiliano BIACOLI giocatore già Virtus Cassola (ora tesserato Juventina Ed. Polaris) giusta delega in atti la Società ASD Virtus Cassola2013 rappresentata dall’Avv. Leonardo Rebecchi, giusta delega in atti tutti assistiti dall’Avv. Leonardo Rebecchi di Bassano del Grappa Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale. Non si sono presentati alla predetta udienza del 17/9/2013 pur ritualmente e tempestivamente convocati : il Sig. Giorgio GASPAROTTO già Dirigente Azzurra S.Anna 1970 la Società ASD Azzurra S.Anna 1970 Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - - - Premesso - che la società ASD Azzurra S.Anna con denuncia/esposto datata 27.02.2012 chiedeva l’intervento della Procura Federale per l’assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori RECH Andrea e BIACOLI Massimiliano, rei di aver tenuto un comportamento discriminatorio e aggressivo nei confronti di due propri tesserati; - che la stessa, forniva i nominativi dei propri giocatori Fornier, Nuvoli, Bresolin e Zanon come testimoni dei fatti; - che la Procura sentiva gli stessi in data 24.05.2012; - che la Procura in data 14.06.2012 sentiva anche i giocatori RECH Andrea e BIACOLI Massimiliano; - che all’esito delle suddette audizioni la Procura formulava i deferimenti; - che in data 24.09.2012 i giocatori RECH Andrea, BIACOLI Massimiliano e la società Virtus Cassola ricorrevano avanti codesta CDT contestando gli addebiti ed allegando, tra le altre, la fotografia - che la Procura non contestava - ritraente il momento in cui sarebbero state proferite le frasi razziste, nonché le testimonianze dei propri giocatori presenti ai fatti, che dichiaravano di non aver udito nessuna frase discriminatoria nei confronti dei giocatori Diop Demba e Luoghiam Abdelkrim; - che codesta CDT ordinava un supplemento di istruttoria affinché la procura interrogasse i giocatori della società Virtus Cassola riservandosi all’esito ogni determinazione. Incombente che veniva espletato in data 28.06.2013. Ciò posto: - rilevato altresì che l’arbitro non ha ravvisato e/o ritenuto di refertare condotte atte a violare il CGS ed a maggior ragione le violazioni di cui ai deferimenti dei giocatori RECH Andrea e BIACOLI Massimiliano; - rilevato tantomeno che dal referto del direttore di gara non emerge alcun elemento che richiami episodi di gioco tali da far apparire la gara come violenta (nessun espulso); - rilevato che dalla ricostruzione fattuale della Procura Federale si appalesano incontrovertibilmente alcuni aspetti: a) in ordine ai gravi fatti denunciati dalla società ASD Azzurra S.Anna non è stato sentito il direttore di gara il quale, del resto, nulla ha rilevato nemmeno nel proprio referto pur trovandosi in mezzo al campanello di giocatori nel momento in cui sarebbero state proferite la frasi razziste; b)vi sono testimonianze contrastanti in ordine ai fatti; i giocatori della società Virtus Cassola sentiti dalla Procura Federale in sede di supplemento di indagini hanno negato sia stata proferita frase razzista alcuna. Tale conferma viene anche da un giocatore di colore della società Virtus Cassola che ha precisato che se fosse accaduto qualcosa del genere sarebbe stato il primo a denunciare l’accaduto anche nei confronti dei propri compagni; c) i testimoni indicati dalla società ASD Azzurra S.Anna e sentiti come testimoni dalla Procura non sono tra i giocatori che si vedono nella fotografia (doc.1 ricorso Virtus Cassola) che rappresenta il luogo in cui si sono svolti i fatti oggetto di deferimento. In particolare i giocatori della società ASD Azzurra S.Anna raffigurati in foto con il n. 10, 3, 9 e 6 non sono stati sentiti dalla Procura Federale; - rileva altresì questa CDT che nemmeno la rappresentazione dei fatti offerta dai quotidiani locali può essere un elemento probante in quanto si fonda su informazioni apprese de relato dall’asserita parte offesa; - rilevato inoltre che nemmeno l’affermazione del Biacoli, consistita nel aver chiamato il giocatore avversario come marocchino, può rappresentare elemento di deferimento, alla luce del fatto che lo stesso destinatario non indica la suddetta frase tra i motivi della propria denuncia, bensì altre di diversa natura indicate nel deferimento stesso. Tutto ciò premesso e rilevato si rileva che le contestazioni mosse ai giocatori RECH e BIACOLI nel deferimento della Procura Federale non sono suffragate da elementi probatori univoci e concordanti. L’asserita condotta discriminatoria oggetto di deferimento per trovare accoglimento necessità di un maggiore rigore probatorio, preciso e non discordante. Tale rigore probatorio avrebbe potuto offrirlo il direttore di gara, che nulla ha percepito ed indicato nel proprio referto e tantomeno mai è stato sentito. Dall’istruttoria svolta dalla Procura emergono elementi tali da non raggiungere quel grado di puntuale e precisa rappresentazione dei fatti addebitabili ai calciatori RECH Andrea e BIACOLI Massimiliano. Diversamente e per stessa ammissione del calciatore BIACOLI, emerge una condotta violenta dello stesso - non rilevata dall’arbitro perché distante dall’azione - solamente sotto l’aspetto del gioco e quindi fisico. Su quest’ultimo punto la dichiarazione del giocatore BIACOLI di aver colpito il ragazzo allo stomaco e di averlo fatto cadere a terra merita di essere punito con una squalifica di 5 giornate. Per i suddetti motivi andrà respinto il deferimento contro la società Virtus Cassola a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte violative ascritte ai suoi tesserati Rech Andrea e Biacoli Massimiliano. In ordine alla responsabilità del signor Gasparotto Giorgio, questa CDT viste le indagini della Procura Federale; visto il ruolo dello stesso all’epoca dei fatti, ravvisa nella condotta posta in essere dallo stesso i presupposti per il deferimento nei termini chiesti dalla Procura Federale; come pure dovrà essere accolto il deferimento chiesto nei confronti della società ASD Azzurra S.Anna a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza della condotta tenuta dal signor Gasparotto Giorgio suo Dirigente che nella circostanza aveva operato con il pieno avvallo della medesima. Ricapitolando : per quanto attiene ai giocatori Andrea RECH e Massimiliano BIACOLI : non risulta che gli stessi abbiano commesso la violazione loro ascritta di pronunciamento di frasi razziste. Per contro il calciatore Massimiliano BIACOLI é responsabile, in quanto reo confesso, del pugno inferto al calciatore Diop, non visto dall’arbitro. Per quanto attiene la Società VIRTUS CASSOLA : non si ravvisa la fondatezza delle imputazioni ascritte. Per quanto attiene alla posizione del Dirigente Giorgio GASPAROTTO: (già Azzurra S. Anna 1970) e della Società ASD AZZURRA S.ANNA : si conferma nei loro confronti l’adozione dei provvedimenti sanzionatori chiesti dalla Procura della F.I.G.C. nella misura sotto indicata. Alla luce di quanto sopra, la Commissione Disciplinare dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del calciatore Massimiliano BIACOLI (attualmente tesserato Juventina Ed. Polaris): squalifica per cinque giornate di gara (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato); a carico del Sig. Giorgio GASPAROTTO : inibizione per mesi sei a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federate; a carico della Società A.S.D. ASD Azzurra S.Anna 1970 : ammenda di € 600,00.- Manda invece assolti, non avendo ravvisata responsabilità alcuna a carico del calciatore Andrea Rech (calciatore ora tesserato Juventina Ed. Polaris) e della Società A.S.D. Virtus Cassola 2013 in ordine alle imputazioni loro ascritte e riportate nell’atto di deferimento della Procura Federale.
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