COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Arzergrande Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 18/9/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lunardi Manuel – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Arzergrande Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 18/9/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Lunardi Manuel - Campionato di 1^ Categoria La Società Arzergrande ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 19 del 18/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Lunardi Manuel : “espulso per frase blasfema rivolta al direttore di gara, al momento dell’espulsione profferiva gravi insulti allo stesso sempre accompagnati da numerose bestemmie. Tentava altresì il contatto fisico con il direttore di gara ma veniva bloccato a fatica dai compagni di squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Arzergrande; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuta congrua la stessa la sanzione contestata rispetto ai fatti acclarati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Arzergrande; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Lunardi Manuel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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