COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Schio Torre Valli Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 2/10/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Leodari Vicenza SBF – Schio Torre Valli del 29/9/2013 – Ammenda di € 60,00 alla Società; inibizione Dirigente accompagnatore Panizzon Andrea fino al 14/10/2013; squalifica per una giornata giocatore Petronjevic Dusan – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Schio Torre Valli Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 2/10/2013 - Applicazione art. 17 C.G.S. gara Leodari Vicenza SBF - Schio Torre Valli del 29/9/2013 - Ammenda di € 60,00 alla Società; inibizione Dirigente accompagnatore Panizzon Andrea fino al 14/10/2013; squalifica per una giornata giocatore Petronjevic Dusan - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Schio Torre Valli ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 2/10/2013 con la quale ha assunto le sanzioni indicate a margine a seguito della posizione irregolare del giocatore Petronjevic Dusan. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Schio Torre Valli; esaminata la documentazione ufficiale in atti; acquisite informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é emerso il dato successivo al controllo effettuato dal Giudice Sportivo di Primo Grado che il giocatore Petronjevic Dusan (e non Petronisevic come indicato nel predetto C.U. n. 22) é effettivamente tesserato a favore della Società Schio Torre Valli a decorrere dal 17/9/2013 a seguito di regolare trasferimento temporaneo intecorso fra le Società Union Arzignanochiampo e Schio Torre Valli, accertata, alla luce di quanto sopra esposto, la legittima partecipazione del calciatore in oggetto alla gara oggi presa in esame P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Schio Torre Valli; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Schio Torre Valli e quindi di confermare la validità dell’incontro con il risultato acquisito in campo di : Leodari Vicenza SBF - Schio Torre Valli 0 - 1; - di annullare la sanzione della ammenda di € 60,00 a carico della Soc. Schio Torre Valli; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 7/10/2013 a carico del dirigente accompagnatore Panizzon Andrea; - di annullare la sanzione della squalifica per una giornata nei confronti del giocatore Petronjevic Dusan. La tassa reclamo non é stata versata.
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