COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Union San Giorgio Sedico Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 16 del 9/10/2013 – Omologazione gara Lentiai – Union San Giorgio Sedico del 28/9/2013 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Union San Giorgio Sedico Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 16 del 9/10/2013 - Omologazione gara Lentiai - Union San Giorgio Sedico del 28/9/2013 - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Union San Giorgio Sedico ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 16 del 9/10/2013, con la quale ha respinto il suo reclamo relativo all‟irregolarità della gara in epigrafe per aver l‟U.S. Lentiai utilizzato nel corso della stessa n. 5 giocatori “fuori quota.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Union San Giorgio Sedico; esaminata la documentazione ufficiale in atti; accertato che la Società Lentiai ha erroneamente impiegato nel corso dell‟intero incontro n. 5 calciatori “Fuori Quota” anziché i quattro consentiti dalla attuale normativa che é stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.V. del 3/7/2013; constatato che l‟U.S. Lentiai ha contravvenuto al disposto di cui all‟art. 34 delle NOIF, ritenuto, altresì, che l‟art. 17 del C.G.S. stabilisce che la carico della Società inadempiente venga sanzionata con la perdita della gara per 0-3 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Union San Giorgio Sedico; - di infliggere alla Società Lentiai la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame, omologandola con il seguente risultato : Lentiai - Union San Giorgio Sedico 0 - 3; - di infliggere all‟U.S. Lentiai la sanzione dell‟ammenda di € 55.00.- La tassa reclamo non é stata versata.
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