F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SIMONE ACCORSI (Presidente della Società ASD Piceno United MMX), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e ASD PICENO UNITED MMX – (nota n. 7830/1015 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013
(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SIMONE ACCORSI (Presidente della Società ASD Piceno United MMX), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e ASD PICENO UNITED MMX - (nota n. 7830/1015 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).
La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Mariano Fioravanti, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo di appartenenza, nonché di osservare l’ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l’attività di tecnico. Era infatti risultato che il Fioravanti era tesserato come calciatore della Società ASD Piceno United MMX e che svolgeva contemporaneamente quale tesserato anche l’attività di tecnico delle categorie allievi provinciali ed esordienti 2001 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa. In siffatto accertato contesto, la Procura federale, nel mentre deferiva il Fioravanti alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Simone Accorsi, quale Presidente della Società ASD Piceno United MMX, Roberto Benigni, Amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai quali contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF. Venivano altresì deferite le Società ASD Piceno United MMX ed Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Nel resistere al deferimento, di cui si chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Fioravanti fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione. Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione disciplinare nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l’incompetenza. Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni e la Soc. Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito a carico di Simone Accorsi e della Società ASD Piceno United MMX, nei confronti dei quali la Procura federale ha chiesto la sanzione di mesi tre di inibizione per il primo e l’ammenda di € 500,00 per la seconda. La Commissione osserva quanto segue. I fatti costituenti il presupposto del deferimento di che trattasi risultano accertati oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati sostanzialmente non contestati né in alcun modo smentiti dagli incolpati. La buona fede, che si assume essere stata propria di coloro che l’hanno eccepita nel corso delle indagini, non costituisce né un esimente né un’attenuante delle violazioni commesse, trattandosi di norme, richiamate nel deferimento, che si presumono note ad ogni tesserato e che non possono restare inosservate. Il deferimento è pertanto fondato e va accolto con la sola riduzione dell’ammenda a carico della Società ASD Piceno United MMX, trattandosi di Società appartenente alla terza categoria dilettanti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Roberto Benigni inibizione per mesi 2 (due)
- Ascoli Calcio 1898 Spa ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).
Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, infligge a: Simone Accorsi inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Piceno United MMX l’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).
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