F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (78) – APPELLO POL. D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DI ROBERTO CHIURAZZI (PRESIDENTE) E DELLA SOCIETÁ – (C.U. n. 40 del 13.9.2013 – C.D. Territoriale c/o C.R. Lazio).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013
(78) – APPELLO POL. D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DI ROBERTO CHIURAZZI (PRESIDENTE) E DELLA SOCIETÁ - (C.U. n. 40 del 13.9.2013 - C.D. Territoriale c/o C.R. Lazio).
La Procura federale, con atto datato 20 giugno 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i seguenti tesserati, per i capi d’incolpazione che per ciascuno di loro vengono qui di seguito riportati:
1°) Giuseppe Coccioletti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della squadra della Società ASD Maccarese, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, così come integrato dagli artt. 39 comma 4 e 61 comma 1 NOIF;
2°) Riccardo Firotto, all’epoca dei fatti allenatore della squadra della Società ASD Maccarese, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, così come integrato anche dagli artt. 35 commi 1 e 2 Regolamento Settore Tecnico vigente, 39 comma 4 NOIF;
3°) Antonio Bordonaro, all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Maccarese, per violazione dell’art. 1 comma 3 CGS;
4°) Roberto Chiurazzi, all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese e dirigente accompagnatore della relativa squadra, per violazione dell’art. 1 comma CGS. Venivano altresì deferite le Società ASD Maccarese e Polisportiva D. Tuscia Foglianese a titolo di responsabilità oggettiva la prima e diretta la seconda, entrambe ai sensi dell’art. 4 comma 2 ed 1 CGS. Era accaduto che nel corso della gara ASD Maccarese – Polisportiva D. Tuscia Foglianese, disputata il 10 marzo 2013 per il Campionato Allievi Regionali 2012/2013, rimaneva accertato che la squadra della ASD Maccarese aveva schierato in campo un calciatore non tesserato indicandolo in distinta con il nome di altro calciatore effettivamente tesserato e che, a fine gara, i dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre avevano raggiunto il direttore di gara nel suo spogliatoio e lo avevano inviato a sorvolare l’episodio, affinché il fatto non fosse refertato. Si era trattato di Giuseppe Coccioletti della Società ASD Maccarese e Roberto Chiurazzi, Presidente della Polisportiva D. Tuscia Foglianese, che, nell’occasione, fungeva anche da dirigente accompagnatore. Era stato consenziente all’utilizzo del calciatore non tesserato l’allenatore della squadra della ASD Maccarese, a nome Riccardo Firotto e che tale circostanza, come tutte le altre, risultava accertata nel corso delle indagini della Procura federale. L’adita Commissione Territoriale, con decisione assunta il 13 settembre 2013 e pubblicata sul CU regionale n. 40 di pari data, accoglieva per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, comminava le seguenti sanzioni: a Giuseppe Coccioletti inibizione di anni uno e mesi sei; a Riccardo Firotto squalifica di anni uno; ad Antonio Bordonaro inibizione di mesi uno; a Roberto Chiurazzi inibizione di mesi tre; alla Società ASD Maccarese (oggi ASD Trastevere Calcio) un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato allievi della stagione 2013/2014 e l’ammenda di € 1.000,00; alla Società Pol. D. Tuscia Foglianese l’ammenda di € 500,00. Avverso siffatta decisione ricorre la Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese, la quale, a mezzo di atto scritto, deduce che il Presidente Chiurazzi, nel tempo e nel luogo di che trattasi, ebbe ad adottare il comportamento descritto nel deferimento perché indotto dal timore che la situazione degenerasse e che i calciatori della propria squadra potessero subire l’ostilità degli antagonisti. A supporto di ciò, descrive il comportamento del calciatore Bordonari, che era entrato nello spogliatoio della squadra della D. Tuscia Foglianese, aggredendone verbalmente i componenti, che minacciava e diffidava di non presentarsi alla gara di ritorno. Alla riunione odierna la Società ricorrente non è comparsa. E’ tuttavia comparso il sig. Roberto Chiurazzi, il quale, a difesa di se stesso, deducendo il medesimo assunto della Società, ha esposto lo stato di pericolo indotto dal comportamento degli antagonisti, che lo avevano costretto, per evitare qualsiasi conseguenza in danno dei suoi calciatori, di aderire alla richiesta della Società ASD Maccarese di dire all’arbitro di sorvolare l’accaduto. Ha concluso affinché la decisione di primo grado fosse totalmente riformata in senso favorevole alla Società ed al medesimo esponente. È altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso della Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese e la irritualità della comparizione del Chiurazzi, con conseguente conferma della decisione di primo grado. La Commissione osserva quanto segue. Affermata l’irritualità della comparsa del Chiurazzi, che non ha presentato nei termini memorie a difesa e le cui dichiarazioni non possono essere assunte, lo scritto della Società ricorrente appare privo di qualsivoglia richiesta di revoca, totale o parziale, della decisione di primo grado, essendosi limitato ad introdurre nel presente dibattimento argomentazioni finalizzate in quale modo ad attenuare la responsabilità del proprio legale rappresentante. Tuttavia, il tenore di detto scritto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, induce a ritenere la sussistenza di una implicita richiesta di revisione della decisione in senso migliorativo per la ricorrente. In tale ottica, il ricorso, pur non essendo emersa dagli atti del procedimento ed in specie dal referto dell’arbitro alcuna circostanza suscettibile di comprovare lo stato di pericolo ovvero di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare il Chiurazzi, è tuttavia suscettibile di accoglimento in punto di sanzione, che, per ragioni di mera equità, appare opportuno ridurre della metà. P.Q.M. accoglie il ricorso e per l’effetto riduce l’ammenda a carico della Società ad € 150,00 (€ centocinquanta//00), confermando nel resto la decisione di primo grado. Nulla per la tassa non versata.
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