F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), STEFANO VANNICOLA (Presidente della Società AS Piane di Morro), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e AS PIANE DI MORRO – (nota n. 7826/1014 pf 12- 13/SS/vdb del 3.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), STEFANO VANNICOLA (Presidente della Società AS Piane di Morro), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e AS PIANE DI MORRO - (nota n. 7826/1014 pf 12- 13/SS/vdb del 3.6.2013). La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Roberto Manca, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo di appartenenza, nonché di osservare l’ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l’attività di tecnico. Era infatti risultato che il Manca era tesserato dal 14 settembre 2012 come calciatore della Società ASD Piane di Morro e che, senza essere tesserato, svolgeva contemporaneamente l’attività di tecnico della categoria pulcini della Società Ascoli Calcio 1898 Spa. In siffatto accertato contesto, la Procura federale, nel mentre deferiva il Manca alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Stefano Vannicola, Presidente della Società AS Piane di Morro e Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai quali contestava al Vannicola la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 2 e 4 NOIF, al Benigni la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF. Venivano altresì deferite le Società AS Piane di Morro per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 stanti gli addebiti mossi al legale rappresentante e tesserati, mentre all’Ascoli Calcio 1898 Spa veniva contestata la responsabilità diretta. Nel resistere al deferimento, di cui si chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Manca fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione. Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione disciplinare nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l’incompetenza. Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Stefano Vannicola, Roberto Benigni le Società AS Piane di Morro ed Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sigg. Roberto Benigni e Stefano Vannicola nonché le Società Ascoli Calcio 1898 Spa e AS Piane di Morro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; pena base per il Sig. Stefano Vannicola, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00); pena base per la Società AS Piane di Morro, sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 350,00 (€ trecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Roberto Benigni, inibizione per mesi 2 (due); - Stefano Vannicola, inibizione per mesi 2 (due); - Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - AS Piane di Morro, ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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