COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Bagnoli Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 23/10/2013 : Delibere gara Bagnoli – Ferri del 6/10/2013 Delibere gara Bagnoli – Cartura del 20/10/2013 del Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Bagnoli
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del
23/10/2013 :
Delibere gara Bagnoli – Ferri del 6/10/2013
Delibere gara Bagnoli – Cartura del 20/10/2013
del Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Bagnoli ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 23/10/2013 con la quale ha assunto le seguenti sanzioni disciplinari a
seguito della partecipazione del giocatore Zampieri Fabio :
Delibere gara Bagnoli – Ferri del 6/10/2013
- la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico della società Bagnoli;
- la sanzione dell'ammenda di Euro 55,00 a carico della società Bagnoli per aver impiegato in gara giocatore che non ne
aveva titolo;
- sanzione della inibizione per un (1) mese, sino al 20/11/2013, il dirigente della Società Bagnoli Sig. Magagna
Alessandro, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di
Accompagnatore Ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo
svolgimento dell'attività sportiva;
- squalifica a carico del giocatore Zampieri Fabio per una (1) giornata da scontarsi dopo l'eventuale tesseramento.-
Delibere gara Bagnoli – Cartura del 20/10/2013
- la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico della società Bagnoli;
- la sanzione dell'ammenda di Euro 55,00 a carico della società Bagnoli per aver impiegato in gara giocatore che non ne
aveva titolo;
- inibizione per un ulteriore mese, fino al 18/12/2013 (perchè già inibito da una precedente delibera del G.S.) il dirigente
della Società Bagnoli Sig. Magagna Alessandro, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione
dei doveri connaturati alla funzione di Accompagnatore Ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il
rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- squalifica per ulteriori due (2) giornate il giocatore Zampieri Fabio dopo l'eventuale tesseramento.-
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Bagnoli e relativo ai succitati provvedimenti disciplinari;
esaminata la documentazione ufficiale in atti, ha ritenuto di dover sospendere ogni decisione in merito alla validità delle
gare oggi prese in esame, riservandosi di ottenere approfondimenti presso la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.
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