COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La fenadora del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QDP del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese del Sig. Roberto DALLA VALLE già Dirigente USD Lamonese delle Società USD Lamonese, A.C.D. Union Ripa La Fenadora, A.S.D. Virtus Sernaglia QDP

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La fenadora del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QDP del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese del Sig. Roberto DALLA VALLE già Dirigente USD Lamonese delle Società USD Lamonese, A.C.D. Union Ripa La Fenadora, A.S.D. Virtus Sernaglia QDP La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 2/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Marco BEE, già allenatore Union Ripa La Fenadora (all’epoca dei fatti) “per rispondere della violazione degli artt, 1, commi 1 e 7 comma 1,2 e 5 del C.G.S. per aver posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara ASD Virtus Sernaglia QDP-USD Lamonese del 14/4/2013 al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla Società Lamonese, il tutto come meglio descritto nella parte motiva ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,17 e 18 dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il signor Paolo CORRA', all'epoca dei fatti dirigente con delega alla firma dell’USD Lamonese, “per rispondere della violazione degli artt .1, comma 1 del C.G.S. per aver consentito, nella veste di dirigente responsabile, al sig. Luca Testa prima ed al sig. Gino Corso poi, di prendere parte alle gare della sua società, il primo privo di abilitazione, il secondo in difetto di tesseramento, il tutto come meglio descritto ai numeri 7),21 ),24, della parte rnotiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Luca TESTA, tesserato quale allenatore non abilitato della società USD Lamonese, “per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 e 5, aver allenato la società USD Lamonese, nel campionato di 2^ Categoria, affermando non veridicamente di essere in possesso della qualifica di allenatore della prima squadra e facendosi inserire con siffatta qualifica nell'organigramma societario, da lui sottoscritto, per la stagione 2012/2013 e pur consapevole di violare le normative federali presenziava in tale veste, e in accordo con la società, a dieci partite ufficiali del campionato di 2' categoria, Girone "O" 2012/201 3, venendo poi esonerato dalla USO Lamonese a fine novembre 2012, circostanza peraltro non formalizzata presso il C.R. - L.N.D. del Veneto il tutto come meglio descritto ai numeri 13),20),24) ,25) e 26), della parte motiv dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.;” Il signor Ezio RUGGERI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Sernaglia QDP, “per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 4 del CGS, per non aver posto in essere tutte le misure necessarie ad impedire che persone non autorizzate potessero entrare prima, durante e dopo lo svolgimento della gara all'in terno del recinto di gioco;” 'Il signor Bruno SASSO, all'epoca dei fatti Presidente della società USD Lamonese “per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. per aver consentito, nella sua veste di dirigente responsabile, al sig. Luca Testa, privo di abilitazione, di prendere parte quale allenatore ad una gara della sua società il tutto come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il signor Roberto DALLA VALLE, al l'epoca dei fatti Dirigente della società USD Lamonese “per rispondere della violazione de li artt.1 , comma 1 del C.G.S. per aver consentito, nella sua veste di dirigente responsabile, al sig. Luca Testa, privo di abilitazione, di prendere parte quale allenatore a quattro gare della sua società il tutto come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; la società ACD Union La Ripa Fenadora (matr. 780349) “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi degli art. 4, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato sig. Marco BEE”; la società USD Lamonese (matr. 780302) “a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5, e art. 7, comma 5, del C.G.S per la violazione ascritta al signor Marco BEE tesserato all'epoca dei fatti per altra società; nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, per le violazioni ascritte ai proprio presidente sig. Bruno Sasso ed ai dirigenti sig.ri Paolo Corrà e Roberto Dalla Valle”; la società ASD Virtus Sernaglia QDP (matr. 933885) “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S per la violazione ascritta al suo Presidente all'epoca dei fatti sig. Ezio Ruggeri”. Nell’udienza del 29/10/2013 sono risultati presenti : il Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La Fenadora, rappresentato dall’Avv. Roberto Quaglianello il Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese, rappresentato dall’Avv. Enrico Rech il Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese, assistito dall’Avv. Enrico Rech Sig. Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QDP Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese, assistito dall’Avv. Enrico Rech Sig. Roberto DALLA VALLE Già Dirigente USD Lamonese, assistito dall’Avv. Enrico Rech la Società USD Lamonese rappresentata, rappresentata dall’Avv. Enrico Rech la Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora, rappresentata dal Sig.Mario Dal Soler, giusta delega in atti la Società (ora inattiva) A.S.D. Virtus Sernaglia QD, rappresentata dal Sig. Ezio Ruggeri giusta delega in atti Il Dott. Marco STEFANINI Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite presenti alla riunione del 29/10/2013 hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Vice Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nei termini che seguono : a carico del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La Fenadora : (sanzione base : squalifica per anni tre) per applicazione ex art. 23 CGS : squalifica per anni due; a carico del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese : (sanzione base : inibizione per mesi nove) per applicazione ex art. 23 CGS : inibizione per mesi sei; a carico del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese : (sanzione base : inibizione per mesi sei) per applicazione ex art. 23 CGS : inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Roberto DALLA VALLE già Dirigente USD Lamonese : (sanzione base : inibizione per mesi quattro) per applicazione ex art. 23 CGS : inibizione per mesi tre; i suddetti provvedimenti decorrono dal primo tesseramento utile presso Società della F.I.G.C. a carico del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QD, ora Vice Presidente ASD Union QDP : (sanzione base : inibizione per giorni 30) per applicazione ex art. 23 : inibizione per giorni venti; a carico del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese : (sanzione base : inibizione per mesi quattro) per applicazione ex art. 23 CGS : inibizione per mesi tre; a carico della Società U.S.D. Lamonese : (sanzioni base : 3 punti di penalizzazione e ammenda di € 600,00) : per applicazione ex art. 23 CGS : 2 punti di penalizzazione da ap- plicare nella classifica del Campionato di 3^ Categoria 2013/14 e ammen- da di € 400,00; a carico della Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora : (sanzione base : ammenda di € 600,00) per applicazione ex art. 23 CGS : ammenda di € 400,00.-; a carico della Società A.S.D. Virtus Sernaglia QDP : (sanzione base : ammenda di € 150.00) per ap- plicazione ex art. 23 CGS : ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La Fenadora : squalifica per anni due; a carico del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese : inibizione per mesi sei; a carico del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese : inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Roberto DALLA VALLE Già Dirigente USD Lamonese : inibizione per mesi tre; i suddetti provvedimenti decorrono dal primo tesseramento utile presso Società della F.I.G.C. a carico del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QD,ora Vice Presidente ASD Union QDP : inibizione per giorni venti; a carico del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese : inibizione per mesi tre; a carico della Società U.S.D. Lamonese :: 2 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria 2013/14 e ammenda di € 400,00; a carico della Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora : ammenda di € 400,00.-; a carico della Società A.S.D. Virtus Sernaglia QDP : ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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