DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 22.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/10/2013 PORTOS C5 FEMMINILE – ISOLOTTO CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società PORTOS C5 FEMMINILE avverso l’esito della gara PORTOS C5 FEMMINILE – ISOLOTTO CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 22.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 13/10/2013 PORTOS C5 FEMMINILE - ISOLOTTO CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società PORTOS C5 FEMMINILE avverso l'esito
della gara PORTOS C5 FEMMINILE - ISOLOTTO CALCIO A 5
Il Giudice sportivo,
rilevato che la società PORTOS C5 FEMMINILE non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;
considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;
considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il
reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°103 del 16.10.2013;
a) di dichiarare inammissibile il reclamo;
b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente
punteggio PORTOS C5 FEMMINILE - ISOLOTTO CALCIO A 5 3-4.
c) di addebitare sul conto della società PORTOS C5 FEMMINILE la tassa di
reclamo.
Share the post "DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 22.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/10/2013 PORTOS C5 FEMMINILE – ISOLOTTO CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società PORTOS C5 FEMMINILE avverso l’esito della gara PORTOS C5 FEMMINILE – ISOLOTTO CALCIO A 5"