DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE – LIBERTAS ASTENSE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE Reclamo preposto dalla società PRATO CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver provveduto a schierare nella gara in epigrafe solo due calciatori e non tre nati posteriormente al 1 gennaio 1992 come previsto dalle norme indicate nel C.U. n°1 del 03.07.2013. Dalla distinta presentata all’arbitro infatti si evince che il calciatore Cussotto Giacomo risulterebbe nato il 05/09/1983.tuttavia, dopo gli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti,detto calciatore risulta nato il 05.09.1993 e l’anomalia riscontrata dalla società ricorrente è dovuta a mero errore materiale commesso dalla società convenuta in sede di compilazione dell’elenco dei partecipanti alla gara e peraltro confermata in sede di controdeduzioni. E’ appena il caso di precisare inoltre che tale inesattezza non è stata neppure rilevata dall’arbitro all’atto del controllo dei documenti e dell’appello dei calciatori. P.Q.M. Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 086 del 09.10.2013, decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE 2 - 2. b) di comminare alla società Libertas Astense l’ammenda di euro 100,00 per irregolare compilazione della distinta di gara. c) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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