F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 07/07/03 – RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DELL’AMMENDA DI e 5.000,00 CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA GARA L’AQUILA CALCIO/S.S. SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 297/C dell’11.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 07/07/03 - RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DELL’AMMENDA DI e 5.000,00 CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA GARA L’AQUILA CALCIO/S.S. SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C dell’11.6.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104/C del 17 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara L’Aquila Calcio/S.S. Sambenedettese disputata in data 15.12.2002, ha irrogato alla S.S. Sambenedettese Calcio la sanzione pecuniaria dell’ammenda di e 5.000,00 con diffida, “perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano prima dell’inizio della gara cori di scherno verso la tifoseria avversaria cercando altresì di venire a contatto con la stessa travolgendo la rete e le transenne divisorie, venendo peraltro respinti dalle forze dell’ordine; per lancio prima dell’inizio della gara di oggetti esplosivi che colpivano due agenti della polizia di stato che riportavano ustioni agli arti inferiori e lievi escoriazioni leggero stordimento, per lancio verso l’opposta tifoseria di fumogeni e petardi; per aver scagliato transenne divisorie; durante la prima parte della gara gli stessi sostenitori ospiti cercavano di nuovo di venire a contatto con l’opposta tifoseria colluttando con le forze dell’ordine; per ulteriore lancio di altri fumogeni nel campo per destinazione e sul terreno di gioco; per ingresso al termine della gara sul terreno di gioco in segno di esultanza di alcuni sostenitori”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S. Sambenedettese Calcio, eccependo la totale estraneità dei propri sostenitori ai fatti violenti di maggior gravità contestati dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, ed in particolare al lancio degli oggetti esplosivi che avevano colpito gli agenti di polizia, essendo tali fatti addebitabili esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. Ravvisando la necessità di un supplemento istruttorio, al fine di far luce sulla responsabilità in ordine ai fatti addebitati ai sostenitori della S.S. Sambenedettese Calcio, con nota del 17.4.2003 il Presidente dell’adita Commissione Disciplinare ha richiesto informazioni all’Ufficio Indagini. Con nota del 5.5.2003, il Capo dell’Ufficio Indagini ha formulato alla Questura de L’Aquila richiesta di informazioni in ordine all’eventuale identificazione degli autori del lancio degli oggetti esplosivi che hanno causato il ferimento degli agenti di Polizia, contestualmente trasmettendo alla Commissione Disciplinare appunto dell’Ufficio Ordine Pubblico del Ministero dell’Interno dal quale emergeva che l’episodio si sarebbe verificato all’interno della curva che ospitava i tifosi della S.S. Sambenedettese Calcio. Sulla base di tale documento, con delibera pubblicata sul C.U. n. 297/C dell’11 giugno 2003 la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio, poiché “il lancio di petardi... risulta proveniente dalla curva nella quale erano ospitati i tifosi della Sambenedettese”. Con atto del 13.6.2003 la S.S. Sambenedettese Calcio ha appellato tale decisione, producendo la sopravvenuta nota 11.6.2003 della Questura de L’Aquila, dalla quale risulta che “il petardo scoppiato prima dell’incontro... che ha causato il ferimento di due agenti in servizio all’interno del settore riservato ai tifosi della Sambenedettese Calcio è stato lanciato dalla tifoseria aquilana”, e chiedendo pertanto l’annullamento, ed in via subordinata la riduzione, delle sanzioni inflitte. Reputa questa Commissione che il proposto appello meriti parziale accoglimento. Il definitivo accertamento della mancanza di responsabilità in capo ai sostenitori della società appellante per il più rilevante dei fatti loro addebitati dal Giudice Sportivo, operato dalla Questura de L’Aquila e risultante dalla dichiarazione prodotta in atti, infatti, riduce sensibilmente la gravità degli accadimenti, pur dovendosi rilevare che per gli altri fatti di violenza contestati alla tifoseria della S.S. Sambenedettese Calcio nessuna ulteriore prova liberatoria è stata fornita, restando quindi la responsabilità in ordine ad essi addossata alla medesima tifoseria. Una tale consistente diminuzione della gravità dei fatti contestati, pertanto, induce questa Commissione a rideterminare, in parziale accoglimento del proposto gravame, l’entità delle sanzioni inflitte all’appellante dal Giudice Sportivo, apparendo equa la revoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria dell’ammenda ad e 3.000,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), revoca la diffida e riduce a e 3.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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