LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA
	
                LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA 
Con reclamo datato 24.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla society controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piangente Luca, chiedeva la condanna della A.S. Valle Grecanica al pagamento della somma di € 
1.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 11.08.2011; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 
21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. 
La   società   controinteressata   in   data 	14.02.2012 	presentava   le   proprie 
controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal 
calciatore in data 11.12.2011. 
In data 	22.02.2011 	il 	sig. Piangente presentava una memoria di replica in cui 
disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 11.12.2011, assumendo trattarsi di un falso macroscopico essendo 
datata 11.12.2011 giorno in cui lo stesso partecipava in Caltanissetta alla partita del campionato Nazionale Dilettanti, Girone 1, Nissa FC   Hinterreggio 1- 4 
La F.I.G.C. Procura Federale, incaricata dalla Scrivente Commissione ad accertare la falsità  o  meno  della  firma  del  calciatore  posta  sulla  quietanza  liberatoria 
dell'11.12.2011, con propria nota del 	25/06/2013, in buona sostanza confermava 
quanto dichiarato dal calciatore. 
Si rileva pero che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Calabria la Società A.S.VALLE GRECANICA a stata dichiarata inattiva in data 27/06/2013. 
P.Q.M. 
La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  L.N.D.  dichiara  la  sospensione interruzione del reclamo proposto dalla sig.Luca PIANGENTE   nei confronti della Società A.S.VALLE GRECANICA  per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            