LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA
Con reclamo datato 24.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla society controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piangente Luca, chiedeva la condanna della A.S. Valle Grecanica al pagamento della somma di €
1.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 11.08.2011; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art.
21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
La società controinteressata in data 14.02.2012 presentava le proprie
controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal
calciatore in data 11.12.2011.
In data 22.02.2011 il sig. Piangente presentava una memoria di replica in cui
disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 11.12.2011, assumendo trattarsi di un falso macroscopico essendo
datata 11.12.2011 giorno in cui lo stesso partecipava in Caltanissetta alla partita del campionato Nazionale Dilettanti, Girone 1, Nissa FC Hinterreggio 1- 4
La F.I.G.C. Procura Federale, incaricata dalla Scrivente Commissione ad accertare la falsità o meno della firma del calciatore posta sulla quietanza liberatoria
dell'11.12.2011, con propria nota del 25/06/2013, in buona sostanza confermava
quanto dichiarato dal calciatore.
Si rileva pero che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Calabria la Società A.S.VALLE GRECANICA a stata dichiarata inattiva in data 27/06/2013.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione interruzione del reclamo proposto dalla sig.Luca PIANGENTE nei confronti della Società A.S.VALLE GRECANICA per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.