F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / FCD. ROSSOBLU’ POTENZA ( 62 BIS/23 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / FCD. ROSSOBLU' POTENZA
( 62 BIS/23 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base Giuseppe Di Stefano in data 12 febbraio 2013 presenta ricorso a questo
Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della Società Rossoblu Potenza della somma di €.2.500,00 a saldo dei ratei maturati alla data del presente ricorso e stabiliti nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 16 luglio 2012, oltre a quelli che successivamente andranno a maturare nel periodo della decisione del Collegio. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Dichiara di aver ricevuto dalla Società alla data del ricorso €.2.500,00 in contanti ed un assegno di €.1.000,00 per un totale di €.3.500,00.
Afferma inoltre di essere stato esonerato in data 9 ottobre 2012 e di aver inviato lettera di riscontro del suo esonero alla Società comunicando di restare, come da regolamento, a disposizione della medesima sino al termine della corrente stagione sportiva.
Al ricorso viene allegata,oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e copia della lettera di suo esonero, una copia dell'accordo economico,regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Basilicata su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale la Società Rossoblu Potenza nell'assumere il Di Stefano in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato Regione Basilicata di Eccellenza, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 9.000,00 da pagarsi in 9 rate di €.1.000,00 cadauna alle scadenze del giorno 5 di ogni mese a partire dal settembre 2012 fino al maggio 2013.
La Società Rossoblu Potenza al ricevimento del ricorso del tecnico invia al Collegio in data 20 febbraio 2013 le proprie controdeduzioni dichiarando come la propria posizione difensiva fosse
gia stata avanzata nella medesima sede in data 31 ottobre 2012 attraverso l'istanza di risoluzione del contratto per colpa imputabile al ricorrente. A conferma di ciò riporta tutta la documentazione presentata nel precedente reclamo.
114 marzo 2013 l'allenatore Di Stefano Giuseppe invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni contestando integralmente quanto prodotto dalla controparte e confermando la legittimità delle sue richieste. Richieste poi sollecitate con raccomandate spedite alla Società ed al Collegio in data 6 aprile e 7 maggio 2013.
Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che le motivazioni esposte nelle controdeduzioni dalla Società Rossoblu Potenza, e già presentate nel precedente reclamo del 31 ottobre 2012 con richiesta di annullamento del contratto, sono già state ritenute inammissibili da questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso a dichiara l'obbligo alla Società Rossoblu Potenza di corrispondere al tecnico Di Stefano Giuseppe la somma di €.5.500,00 relativa al saldo del premio di tesseramento e di €.110,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di E. 5.610,00. L'importo
complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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