F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Vincenzo CAROPPI / ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO (94/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Vincenzo CAROPPI / ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO (94/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO L'allenatore dilettante Caroppi Vincenzo iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per il mancato pagamento della somma di ,6 1000,00 oltre gli interessi di mora, pars alla quarta rata con scadenza 30/6/2012, dell'accordo economico stipulato tra le parti in data, 02/9/2011. Detta scrittura privata prevedeva un premio tesseramento di € 4.000,00 da percepire in quattro rate da 1000,00 euro cadauna, l'ultima scadente il 30/6/2012, per attività di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato regionale lombardo di 1^ categoria girone L, per la stagione sportiva 2011/2012. In data 11 febbraio 2013 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti a produrre proprie difese. La Società resistente con raccomandata del 07/3/2013 ha comunicato di aver sospeso il pagamento dell'ultima rata di € 1000,00 spettante al Sig. Caroppi per la stagione sportiva 2011/2012, in quanto e stata inoltrata una comunicazione di illecito sportivo alla Procura Federale della FIGC che vedeva coinvolto in modo diretto il Sig. Caroppi. Veniva richiesto da parte della Segreteria del Collegio al CR lombardia L.N.D. di comunicare la data del deposito del contratto in ossequio della normativa federale. La Società resistente in data 23/5/2013 ha comunicato che non vi era l'obbligo del deposito dello stesso. In data 21/5/2013 veniva chiesto alla Procura Federale se pendeva una vertenza nei confronti dell'allenatore Caroppi al fine di procedere alla definizione della vertenza in oggetto. La Procura ha risposto che in merito non risultava aperto nessun procedimento. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione preso atto della comunicazione della Procura Federale della FIGC in merito alla eventualità di una sospensione della controversia in oggetto, tenuto conto che la Società resistente in merito alla richiesta di pagamento della somma di € 1000,00 riferita all'ultima rata dell'accordo economico nulla ha eccepito, anzi ha ammesso di aver proceduto alla sospensione di detto pagamento in attesa della determinazione della Procura Federale in merito al ventilato illecito sportivo che vedeva direttamente coinvolto il Sig. Caroppi. Tanto premesso il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio arbitrale in accoglimento del ricorso dichiara l'obbligo della Società ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO di corrispondere all'allenatore CAROPPI VINCENZO la somma di € 1000,00 (mille), oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pars ad € 19,00 per un totale di € 1.019,00. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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