F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Roberto SCARNECCHIA / A.C. VOGHERA sr] ( 102,123) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Roberto SCARNECCHIA / A.C. VOGHERA sr]
( 102,123)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 6 febbraio 2013 I'allenatore dilettante signor Roberto Scarnecchia, ha adito
questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società A.C. Voghera sr] partecipante a] campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/20.13.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 6 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) L'importo doveva essere erogato in dieci rate da € 750,00
(settecentocinquanta/00) ciascuna e pin precisamente all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre,novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Con il reclamo in esame, il signor Roberto Scarnecchia, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società di corrispondergli l’importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) non avendo la Società provveduto, alla data del ricorso, a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico; sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 maggio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 8 agosto 2012.
La Società A.C. Voghera Sri, con raccomandata del 27 febbraio 2013, ha contro dedotto
all'allenatore affermando che a suo tempo aveva sospeso i pagamenti considerato che in data 9 ottobre 2012 la raccomandata con la quale esonerava 1'allenatore le era ritornata con la dicitura "non recapitata per indirizzo sconosciuto". Ad ogni buon conto era disponibile a "procedere alla liquidazione delle mensilità maturate" qualora le fossero stati comunicati gli estremi delle coordinate bancarie del tecnico.
Il signor Roberto Scarnecchia con raccomandata del 2 aprile 2013 comunicava alla Società il codice IRAN a cui avrebbe dovuto fare riferimento per onorare quanto da lei dovutogli. Con successiva raccomandata del 20 maggio 2013 il tecnico sollecitava la Società A.C. Voghera srl ad adempiere ai suoi impegni.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società A.C. Voghera srl, ad oggi non risulta aver provveduto a saldare il suo debito, peraltro riconosciuto nella sua raccomandata del 27 febbraio 2013, e considerato altresì che nulla ha ritenuto di replicare alle due raccomandate inviatele dall'allenatore ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.C. Voghera srl di corrispondere
all'allenatore signor Roberto Scarnecchia la somma di € 4.575,00
(quattromilacinquecentosettantacinque/00) così determinata: quanto ad € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00) quale importo relativo alle rate scadute alla data del ricorso e non onorate (gennaio 2013) ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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