F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Giovanni COCCONE / CENTRO SPORTIVO BOSA (106/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Giovanni COCCONE / CENTRO SPORTIVO BOSA (106/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso dell'11 febbraio 2013 l'allenatore di terza categoria signor Giovanni Coccone, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società Centro Sportivo Bosa partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di 1^ categoria, girone C del Comitato Regionale Sardegna. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 16 settembre 2011, la suindicata Società si a impegnata a riconoscergli un rimborso spese totale di 9.000,00 (novemila/00) euro annui, da ricevere nell'arco della stagione sportiva e comprensivo delle spese di viaggio, che il tecnico individua in € 1.500,00 (millecinquecento/00) Con il reclamo in esame, il signor Coccone chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Centro Sportivo Bosa di corrispondergli l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) avendo la Società provveduto a versargli solo € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. II Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 maggio successivo, ha trasmesso copia dell'accordo intercorso tra le parti e regolarmente depositato in data 11 ottobre 2011. 11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 marzo 2013, ricevute dalla Società Centro Sportivo Bosa e dall'allenatore il 29 marzo successivo, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: > la generica definizione di "rimborso spese [ ] comprensiva di spese di viaggio" del contratto sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale; > la Società Centro Sportivo Bosa nulla ha ritenuto di contro dedurre; > 1'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 e superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di 1^ Categoria individuato in € 5.000(cinquemila/00)con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della Società Centro Sportivo Bosa di corrispondere all' allenatore signor Giovanni Coccone la somma di € 510,00 (cinquecentodieci/00) cos! determinata: quanto ad € 500,00 (cinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 10,00 (dieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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