F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Graziano ROTELLI / CENTRO SPORTIVO BOSA (107/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Graziano ROTELLI / CENTRO SPORTIVO BOSA
(107/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso dell'11 febbraio 2013 l'allenatore di base signor Graziano Rotelli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della Società Centro Sportivo Bosa partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di 1" categoria, girone C del Comitato Regionale Sardegna.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 16 settembre 2011, la
suindicata Società si era impegnata a riconoscergli un rimborso spese totale di 9.000,00
(novemila/00) euro annui, da ricevere nell'arco della stagione sportiva e comprensivo delle spese di
viaggio, che il tecnico individua in € 1.500,00 (millecinquecento/00)
Con il reclamo in esame, il signor Rotelli chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Centro Sportivo Bosa di corrispondergli l'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) avendo la
Società provveduto a versargli solo l'importo di €1.500,00 (millecinquecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 20 maggio successivo, ha trasmesso copia dell'accordo intercorso try le parti e regolarmente depositato in data 11 ottobre 2011.
II Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 marzo 2013, ricevute dalla Società Centro
Sportivo Bosa il 29 marzo successivo e dall'allenatore il 2 aprile 2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
➢ la generica definizione di "rimborso spese [ ] comprensiva di spese di viaggio" del contratto
sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale;
➢ la Società Centro Sportivo Bosa nulla ha ritenuto di contro dedurre;
➢ l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 e superiore al
massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di 1" Categoria
individuato in € 5.000,00(cinquemila(00) con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale
Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012;
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della Società Centro Sportivo Bosa di corrispondere all'allenatore signor Graziano Rotelli la somma di € 3.566,00,cosi determinata:
quanto ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 66,00 (sessantasei/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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