F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Matteo BRESCIANI / U.S. COMACCHIO LIDI ( 109/23 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Matteo BRESCIANI / U.S. COMACCHIO LIDI ( 109/23 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA L'allenatore di Base Matteo Bresciani in data 15 febbraio 2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di €.4.600,00 da parte della Società U.S. Comacchio Lidi a saldo della cifra pattuita sul contralto stipulato con la medesima in data 22 agosto 2011. In tale accordo la U.S. Comacchio Lidi nell'assumere il tecnico Matteo Bresciani quale allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato regionale Emilia Romagna di Promozione, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.5.000,00 ripartito in 10 rate mensili da €.500,00 cadauna da pagarsi alla fine di ogni mese a decorrere dall'agosto 2011 fino al maggio 2012. Comunica di essere stato esonerato per iscritto in data 8 novembre 2011 e di aver successivamente cercato nel mese di dicembre un accordo con il presidente della Società per una soluzione bonaria di quanto a lui dovuto, non ricevendo tuttavia risposta al suo scritto. Tali documenti unitamente al contratto economico vengono allegati al ricorso. Richiede infine gli vengano riconosciuti gli interessi di mora per il ritardato pagamento. Con raccomandata del 25 marzo 2013 il Segretario del Collegio invita la Società U.S. Comacchio Lidi a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Matteo Bresciani ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. In data 6 aprile 2013 la U.S.Comacchio Lidi invia un proprio scritto al Collegio Arbitrale con il quale dichiara che al tecnico nulla e dovuto in quanto il medesimo invitato dopo il suo esonero a presentarsi per assumere il nuovo incarico di allenatore della squadra" pulcini" declinava l'offerta sostenendo che il suo tesseramento non contemplava quanto da noi richiesto. (Tali documenti vengono allegati alle controdeduzioni.)Alla luce di quanto sopra descritto la Società scrivente ritiene,in base alle Leggi Federali in materia,di nulla dover corrispondere al sig. Matteo Bresciani. In data 12 aprile 2013 l'allenatore Bresciani scrive al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni contestando le argomentazioni riportate dalla Società nelle controdeduzioni circa il suo mancato impegno ad allenare la squadra "pulcini" in quanto nel contratto sottoscritto dalle parti il ruolo previsto era "incarico di tecnico della prima squadra" e che pertanto cambi di mansioni proposti dalla Società,come stabilito dall'art.4 dell'accordo tipo, possono avvenire solo con il consenso scritto da parte del tecnico. Conferma quindi le richieste avanzate nel suo ricorso. Il Comitato Regionale Emilia Romagna, su richiesta del 17 maggio 2013 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato unitamente a copia del tesseramento del tecnico Il Collegio Arbitrale presa vision degli atti pervenuti e delle osservazioni giustamente presentate dal ricorrente circa il suo rifiuto ad un cambio di mansione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S.Comacchio Lidi a corrispondere all'allenatore Matteo Bresciani la somma di E. 4.600,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.105,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di C. 4.705,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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