F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Bruno LIBERATORE / RINASCITA BUSSESE (123/12) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Bruno LIBERATORE / RINASCITA BUSSESE
(123/12)
ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI
Con ricorso del 29 marzo 2012, 1'allenatore dilettante Bruno Liberatore regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della Società Rinascita Bussese di euro 1.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico,
regolarmente depositato presso il Comitato Regionale FIGC del Molise. Nell'assumere il tecnico Liberatore Bruno a responsabile della prima squadra, compagine partecipante nel campionato di Promozione, la Società si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 4.500,00 come premio di tesseramento, relative alle rate scadute al 30/06/2011. Dichiara di aver ricevuto solamente la
somma di euro 3.000,00 ed reclama il residuo mancante.
Con raccomandata del 19 aprile 2012 il Segretario del Collegio Arbitrale invitava la Società
Rinascita Bussese a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Società tramite il suo presidente Picciano Liberato, dichiarava di aver onorato quanto pattuito nell'accordo economico con il ricorrente, ed allegava due ricevute in originale di euro 500,00 al 10/ ottobre 2010 e di euro 4.000,00 al 27 maggio 2011 per un totale di
4.500,00 euro.
Il Liberatore replicava di aver ricevuto sei rate da 500,00 euro per un totale di euro 3.000,00. Smentiva categoricamente le affermazioni della Società e in particolare i'emissione della somma di euro 4.000,00, e accusava la stessa di aver maldestramente modificato i numeri nella ricevuta, evidenziando la correzione della cifra 5 con uno 0 e di aver aggiunto un 4 davanti. Approfittando che in buona fede aveva lasciato vuoto lo spazio circostante. Non poteva inoltre rilasciare tale cifra in un'unica soluzione per la normativa vigente sulla tracciabilità. Il 24 maggio 2012 la Società
interveniva nuovamente ammettendo di aver modificato la cifra come asserisce il tecnico, ma di averlo fatto solamente per questione di spazio, comunque alla somma in cifre a seguita la somma scritta in lettere che risolve ogni dubbio. A questo punto il Collegio ha deciso di mandare la documentazione alla Procura Federale perche ne accertasse la veridicità.
In data 4 marzo 2013 La Procura federale, dopo aver interrogato tutti gli interessati in questione Presidente, segretario ed allenatore) i quali hanno riconfermato le loro precedenti versione dei fatti, e dopo un'attenta analisi della documentazione in atti, pur non esprimendo un giudizio definitivo, rileva una profonda contraddizione nella tesi dell'allenatore, infatti risulta quanto meno singolare che la Società abbia successivamente (oltre alle 6 ricevute da euro 500,00 per un totale di 3.000,00 euro, riconosciute dal tecnico) modificato una quietanza, inserendo una cifra maggiore( euro
4.000,00) rispetto a quella richiesta dall'allenatore ( euro 1.500,00).
Alla luce di quanto sopra ed esaminata la documentazione pervenuta dichiara il ricorso meritevole di accoglimento,non avendo la Società fornito la prova del pagamento,non essendo valida la ricevuta di € 4.000 la cui falsità materiale è stata ammessa dalla Società,che ha confermato in
sede di accertamenti.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso dell'allenatore Bruno Liberatore meritevole di
accoglimento, pertanto deve essere liquidata in favore del ricorrente la somma di € 1.500,00 oltre ad interessi equitativamente calcolati in € 35,00 per un totale di € 1.535,00.
Si decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni ulteriore determinazione per il comportamento della Società.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all'art.8 del CGS.
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