F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA :all. Antonio CICCHETTI / ASD SOCCER LAGONEGRO `04 (114/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA :all. Antonio CICCHETTI / ASD SOCCER LAGONEGRO `04 (114/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 05 febbraio 2013 l'allenatore di base Antonio CICCHETTI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla ASD SOCCER LAGONEGRO "04,, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Basilicata di pagargli la somma di € 2600 per il premio di tesseramento di Euro 5200 distribuito in quattro ratei mensili di Euro 1300 scadenti il 31-10 e il 31-12-2012 il 28-2 e il 30-4-2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 19 settembre 2012 con lettera della Società a firma del Legale Rappresentante Mimmo Fortunato e subito dopo con lettera raccomandata del 28-9-201.2 lo stesso informava di restare a disposizione della Società fino al temine della stagione sportiva. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 7 settembre 2012 presso il Comitato Regionale Basilicata la ASD SOCCER LAGONEGRO " 04,, non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1300 scadute in ottobre 2012 e dicembre 2012 mentre per le due rate di € 1300 scadute il 28-2 e 30-04-2013 il CICCHETTI presentava a questo Collegio e alla Società ASD SOCCER LAGONEGRO "04,, nuovo ricorso datato 02-10-2013. La ASD SOCCER LAGONEGRO"04,, invitata da questo Collegio il giorno 28-03-2013 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso a meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD SOCCER LAGONEGRO"04,, di pagargli la somma di € 5845 inerente le due rate di € 1300 scadute in ottobre 2012 e dicembre 2012 oltre quelle scadute il 28-2 e 30-04-2013 più Euro 645,12 per rimborso spese regolarmente documentate oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €100 per un totale di € 5945. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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