F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Marco APRILE / ASD KAMARAT (117/23) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Marco APRILE / ASD KAMARAT (117/23) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI Con ricorso del 1° marzo 2013 l'allenatore di Base Marco Aprile, presentava ricorso a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della Società ASD Kamarat della somma di euro 7.000,00, oltre all'indennità kilometrica sostenuta nell'esercizio delle sue funzioni e agli interessi legali maturati. Nell'accordo economico sottoscritto in data 31/7/2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia, la Società si era impegnata a riconoscere al tecnico la comma di euro 8.000,00 come premio di tesseramento. In virtù di quanto pattuito l'allenatore assumeva la responsabilità tecnica della prima squadra dell'ASD Kamarat, compagine militante nel campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2012/2013. Il ricorrente comunica di essere stato esonerato in data 12 novembre 2012 e di aver dato la disponibilità, tramite raccomandata, di rimanere a disposizione fino a fine stagione. Dichiara che nonostante i diversi solleciti per arrivare ad una soluzione, la Società a rimasta inadempiente. II Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la Società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Non può essere riconosciuto al tecnico il rimborso spese in quanto non ha fornito alcuna documentazione in merito. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Marco Aprile e fa obbligo alla Società ASD Kamarat di corrispondere al ricorrente la comma di euro 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di euro 140,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 7.140,00. Nulla e dovuto per le spese legali,in quanto non previste. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter commal3 delle NOIF e collegato all'art.8 comma 15 del CGS.
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