F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: All: Luigi CAROSELLA / A.S.D. VIRTUS CUPELLO (173/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: All: Luigi CAROSELLA / A.S.D. VIRTUS CUPELLO (173/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 25/06/2012, 1'allenatore di Base Uefa "B", Luigi Carosella, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Virtus Cupello, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., per la stagione sportiva 2010/2011, il pagamento della somma di E. 8.750,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha allegato al ricorso, oltre alla copia dell'accordo economico, sottoscritto con la Società A.S.D. Virtus Cupello, in data 20/08/2010, da cui si evince che, per 1'attività di allenatore della 1^ squadra, quest'ultima si era impegnata a corrispondergli C. 11.500,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.875,00 cadauna, aventi scadenze al 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2010 e di marzo e maggio 2011, anche la copia della richiesta emissione tessera di tecnico con la predetta Società, datata 28/07/2010. 11 ricorrente, inoltre, ha comunicato di aver portato a termine la stagione sportiva 2010/2011 e che ha percepito nel mese di dicembre 2010 un assegno pari ad € 2.750,00. Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio, ha comunicato che a stato depositato, in data 28/07/2010, una scrittura, per la stagione sportiva 2010/2011, da cui si evince che all'allenatore Luigi Carosella a stato affidato la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Virtus Cupello, partecipante al Campionato di Eccellenza, il quale opera a titolo gratuito non essendo stato redatto alcun accordo economico e che, nel caso in cui tale situazione dovesse modificare le parti si impegnano a depositare l'eventuale nuova pattuizione onerosa nel termine di giorni 15 dalla sottoscrizione. La Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 31/07/2012, ha invitato la A.S.D. Virtus Cupello a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse. La Società convenuta, con raccomandata del 18/08/2012, ha fatto pervenire le sue osservazioni, asserendo che il ricorrente non ha mai presentato alcun sollecito di pagamento nel Corso della stagione sportiva 2010/2011, ne tantomeno nel Corso della stagione 2011/2012, con cio violando la normativa prevista in materia di ricorsi al Collegio Arbitrale;. infatti, " l'accordo tra Società ed allenatori dilettanti prevede che prima di ricorrere al Collegio Arbitrale si debba procedere al tentativo di sollecito e ricomposizione bonaria della controversia" e, " nel caso di specie il sig. Carosella non ha affatto presentato ne un tentativo di sollecito, ne tantomeno un tentativo di conciliazione nei confronti della A.S.D. Virtus Cupello"; ritiene, pertanto, " il reclamo presentato doveva considerarsi improcedibile oltre che illegittimo per violazioni dell'accordo AIAC". Il legale rappresentante della Società continua sostenendo che, in data 28/02/2011, 1'allenatore ha presentato le dimissioni dall'incarico di allenatore della A.S.D. Virtus Cupello, di ciò fornisce copia, limitando le proprie richieste di pagamento al periodo di attività svolta e, pertanto, la Società ha liquidato le spettanze previste dall'accordo, a dimostrazione di ciò ha allegato: - ricevuta dei pagamenti effettuati al ricorrente e sottoscritta dallo stesso; - copia di assegni emessi in favore del Carosella; - copia di contratto sottoscritto dalle parti in data 20/08/2010 e riferito alla stagione sportiva 2010/2011, contenente un premio di tesseramento di € 11.500,00, da pagarsi in 4 rate di € 2.875,00. Alla luce di quanto sopra ha comunicato che il reclamante non ha piu nulla a pretendere dalla A.S.D. Virtus Cupello. Nella sua replica 1'allenatore, ha comunicato che le dimissioni da lui presentate in data 28/02/2011, furono respinte il giorno dopo dalla Società dopo un incontro chiarificatore, che il suo rapporto e durato fino alla scadenza naturale del 30/06/2011, cos! come da riscontro dalle distinte di gara vista la sua presenza in panchina. A dimostrazione di ciò il ricorrente ha allegato diverse copie di giornali locali, recanti date successive alle sue dimissioni, contenenti articoli che riguardano il suo rapporto con la convenuta. II ricorrente, inoltre, ha precisato che la scheda con i pagamenti risulta errata e che 1'unico pagamento ricevuto, stagione sportiva 2010/20.11, e l'assegno della Carichieti n. Ab 0509810496 del 23/12/2010 di € 2.750,00, il solo presente nella scheda al momento della firma e, pertanto, le altre voci sono state arbitrariamente aggiunte. Ha precisa, ancora, che non ha mai ricevuto i due pagamenti in contanti riportati alle date del 23/12/2010 e 20/10/2011 e che a strano che a fianco degli importi sulla scheda non a riportata la sua firma. Ancora, che gli assegni riportati (7/03/2011, 22/04/2011 e 7/11/2011) non sono pagamenti relativi alla stagione sportiva 2010/2011 ma pagamenti in ritardo relativi a quella 2009/2010 nella quale ha prestato la sua attività di allenatore per la stessa A.S.D. Virtus Cupello. Infine che se avesse percepito quanto stabilito la società avrebbe dovuto avere una quietanza all'uopo rilasciata nella quale si sarebbe evidenziato che erano state soddisfatte tutte le sue spettanze relative alla stagione sportiva 2010/2011. Ha concluso reiterando la sua richiesta di € 8.750,00, oltre agli interessi di mora, e qualora venisse ritenuto opportuna dal Collegio si rende disponibile a qualsiasi chiarimento. Considerato la richiesta dell'allenatore Carosella Luigi il quale ha reclamato la somma di 8.750,00, quale residuo di quella pattuita nell'accordo economico pars ad € 11,550,00 pattuita con la A.S.D. Virtus Cupello per la stagione sportiva 2010/2011 e tenuto conto delle controdeduzioni della A.S.D. Virtus Cupello la quale ha sostenuto di aver saldato ogni sua spettanza al sopracitato Carosella per la sua attività di allenatore fino alla data delle sue dimissioni, avvenute il 28/02/2011, il Collegio Arbitrale ha deciso di interessare la Procura Federale della FIGC, con l'invio di tutti gli atti e documenti del ricorso per accertare la verità dei fatti nonchè delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda. La Procura Federale della FIGC, con lettera del 7/06/2013, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore, avv. Caravetta Massimo, in merito all'incarico ricevuto. Questi dopo l'audizione del Presidente della A.S.D. Virtus Cupello, sig. Ciffolilli Michele, del Segretario della A.S.D. Virtus Cupello, sig. Bellano Carmine e del ricorrente sig. Carosella Luigi, attualmente tecnico della A.S.D. Boiano, ha accertato esattamente come si soni svolti i fatti in merito ai pagamenti effettuati e non dalla A.S.D. Virtus Cupello in favore del tecnico Carosella Luigi. Mentre la A.S.D. Virtus Cupello a riuscita.a depositare una serie di documenti che attestano che gli importi corrisposti al Carosella ammontano ad € 7.600,00, a fronte degli € 11.500,00 pattuiti, 1'allenatore non ha fornito alcun elemento e/o probatorio che le somme dal medesimo incassate riguarderebbero gli emolumenti per le stagioni precedenti a quella interessata, si appalesa che il credito vantato nei confronti della A.S.D. Virtus Cupello ammonti ad € 3.900,00. 11 Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla ASD Virtus Cupello di corrispondere all'allenatore sig. Carosella Luigi la somma di € 3.900,00, a saldo del premio tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 156,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.056,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Per il mancato deposito del contratto a titolo oneroso, sottoscritto il 20/08/2010, presso il competente Comitato Regionale Abruzzo della Lnd, si decide di deferire l'allenatore Luigi Carosella alla Procura Federale per quanto di competenza. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, cosi come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della violazione commessa dall'allenatore per il mancato deposito del contratto a titolo oneroso, sottoscritto il 20/08/2010, presso il competente Comitato Regionale Abruzzo della Lnd. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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