F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Danilo BIANCHETTI / U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D. (3/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Danilo BIANCHETTI / U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D.
(3/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 2/07/2012 all'allenatore di Base Uefa B Danilo BIANCHETTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D. il pagamento di C. 4.100,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto, avendo percepito solo la somma di € 2.200,00 a fronte di €
6.300,00 pattuiti.
11 ricorrente ha precisato che, con regolare scrittura privata del 23/08/2011, di cui ha allegato copia,
la sopra citata Società si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di E. 6.300,00, da
pagarsi in quattro rate con scadenze al 31/10/2011 di €. 1.500,00; al 31/12/2011 di € 1.500,00; al
28/02/2012 di € 1.500,00 ed al 31/05/2012 di € 1.800,00, per lo svolgimento dell'attività di
allenatore della 1" squadra partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale
Lombardia della L.N.D. - F.I.G.C.-
11 Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 14/01/2013, ha inviato a mezzo fax la documentazione depositata presso i loro Uffici e più precisamente:
- copia richiesta di emissione tesseramento per 1'anno 2011/2012, datato 18/08/2011;
- copia di contratto oneroso, datato 23/08/2011;
- copia di comunicazione di affidamento incarico per la conduzione tecnica a nome di Bianchetti Danilo, datato 16/10/2011, con 1'indicazione che l'opera che sarà svolta dal tecnico sary a titolo gratuito e con 1'indicazione che nel corso della stagione ciò potrà subire variazione con l'impegno di nuovo deposito in caso pattuizione onerosa
- copia di comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia della LND di accordo a titolo gratuito con 1'allenatore Bianchetti Danilo che annulla e sostituisce il precedente, datato 22/10/2011;
- copia di comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia di cambio conduzione tecnica a far data dal 23/11/2011, a seguito di esonero dell'allenatore Bianchetti Danilo con
decorrenza 22/11/2011;
- copia di accordo economico sottoscritto con il ricorrente in data 23/08/2011, relativo alla stagione sportiva 2011/2012.
Con raccomandata del 15/09/2012, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la U.S. Soresinese Calcio A.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente e la copia del contratto economico mentre all'allenatore le eventuali osservazioni sulle quanto eventualmente comunicato dalla Società.
La Società convenuta, con raccomandata del 26/10/2012, a firma del Presidente Mizzotti Franco nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Bianchetti Danilo, ha comunicato che:
a- In data 18/08/2012, ('anno e 2011) come si evince dal documento allegato in atti e
verificato da questo Collegio Arbitrale, la Segreteria della Società provvedeva a richiedere al Comitato Regionale Lombardia il Tesseramento Tecnico n. 15269 per il sig. Bianchetti Danilo e alla redazione di accordo per il cosiddetto "Contratto Oneroso", a seguito di insistenze dell'allenatore che veniva sottoscritto dalle parti in data 25
Agosto 2011;
b- In data 26 Agosto la Società provvedeva ad inviare al Comitato Regionale di
appartenenza della F.I.G.C. la richiesta di tesseramento del Tecnico. Tuttavia, con il Comunicato Ufficiale n. 10 del 01/09/2011 il Comitato Regionale Lombardia riportava:
nonostante la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 della L.N.D. che prevedeva " fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012", continuano a pervenire accordi economici con riferimenti a premi di tesseramento annuale in contrasto con quanto previsto dalle norme e nulli a tutti gli effetti;
c- Alla luce di ciò la Società telefonava all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale
Lombardia della LND per sapere se la pratica del Bianchetti era stata inoltrata al Settore
Tecnico o giaceva ancora nei Toro uffici. Preso atto che nulla era modificato, in data
16/10/2011 la Segreteria della Società provvedeva a redigere nuovo accordo con il sig.
Bianchetti con il quale questi si impegnava ad allenare la squadra a "Titolo Gratuito". A
seguito di ciò, in data 05/11/2011, I'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della
FIGC comunicava l'avvenuto tesseramento del Tecnico per la stagione sportiva in corso. d- In data 02/12/2011 veniva comunicato al Comitato Regionale Lombardia della LND il
cambio della conduzione tecnica della 1 ^ squadra a seguito dell'esonero dell'allenatore
Bianchetti, sostituito con il sig. Ferri Mauro.
Il Presidente, pertanto, nell'evidenziare come il Tesseramento del Bianchetti a stato perfezionato solo in virtù dell'invio di nuovo accordo "Non Oneroso" sottoscritto dalle parti, ritiene indebita la richiesta del ricorrente e come tale assolutamente da respingere.
L'avv. Cesare Di Cintio, legale del ricorrente, ha contro dedotto sostenendo che:
1- il suo assistito aveva concluso in data 23/08/2011, con la convenuta un accordo relativo
al premio di tesseramento a lui spettante per la conduzione tecnica della Prima squadra,
partecipante al campionato di Promozione, per la stagione sportiva 2011/2012;
2- che tale accordo veniva depositato dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D. presso il
Comitato Regionale Lombardia della LND, con raccomandata del 26/08/2011;
3- che in virtù dell'accordo di cui al sopracitato punto 1, la Società si obbligava, ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del Regolamento L.N.D., a corrispondere all'allenatore un
importo lordo annuale di € 6.300,00, suddiviso in quattro rate, come documentato con il ricorso;
4- che l'U.S. Soresinese Calcio A.S.D. corrispondeva all'allenatore esclusivamente la
minor somma di E 2.200,00, a mezzo degli assegni di cui si allegano in copia;
5- che l'allenatore Bianchetti Danilo produceva ricorso per l'accertamento del credito
residuo del medesimo vantato nei confronti della U.S. Soresinese Calcio A.S.D., par; ad
€ 4.100/00 e, di conseguenza, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma
pattuita per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi ed al risarcimento del
danno derivante da svalutazione monetaria;
6- che in data 29/10/2012, il sig. Bianchetti riceveva le controdeduzioni della convenuta;
7- che con il presente atto l'allenatore Bianchetti Danilo formulava le proprie osservazioni,
con cui contestava integralmente quanto dedotto dalla Società U.S. Soresinese Calcio
A.S.D. circa il pagamento delle somme a lui spettanti in quanto gli argomenti sostenuti
sono pretestuosi e infondati per i seguenti motivi:
a- II sig. Bianchetti Danilo ha dichiarato di disconoscere formalmente l'autenticità della
sottoscrizione apposta in corrispondenza del proprio nome in calce alla scrittura
depositata presso il C.R.L. dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D., nel mese di ottobre 2011
e concernente la gratuità dell'opera prestata in favore del sodalizio.
II medesimo, infatti, ha negato di aver sottoscritto qualsivoglia documento e di tal fatto
non riconosce come propria la sottoscrizione ivi apposta.
La conseguenza di ciò e che la U.S. Soresinese Calcio A.S.D. pare aver depositato presso il Comitato Regionale Lombardia, in un momento successivo al deposito del primo accordo, un secondo e diverso accordo che , non a stato sottoscritto dal sig. Bianchetti Danilo. Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra riportato ha ritenuto necessario inviare gli atti del presente ricorso alla Procura Federale per accertamento dell'autenticity della sottoscrizione apposta in corrispondenza del proprio nome in calce da parte dell'allenatore Bianchetti Danilo sulla scrittura depositata presso il C.R.L. dalla U.S. Soresinese Calcio A.S.D., nel mese di ottobre 2011, e
concernente la gratuità dell'opera prestata dal tecnico in favore del sodalizio.
La Procura Federale, con nota del 15/07/2013, ha trasmesso l'esito degli accertamenti esperiti dal proprio collaboratore,il quale a seguito di audizioni dell'allenatore Bianchetti Danilo, del Presidente all'epoca dei fatti sig. Galli Renzo, del Segretario dell'U.S. Soresinese Calcio A.S.D. sig. Calderini Diego, del Direttore Sportivo della U.S. Soresinese Calcio A.S.D. sig. Maini Maurizio e del tesserato Ferri Mauro, da cui a emerso che "la dichiarazione di gratuità depositata presso gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia, peraltro, inviata via fax e mai depositata in originale, a quella riportante la firma apocrifa dell'allora Presidente sig. Galli Renzo."
Alla luce della documentazione in atti ed, in particolare, di quanto accertato dal collaboratore della Procura Federale, il Collegio Arbitrale ritiene fondato il ricorso prodotto dall'allenatore Bianchetti Danilo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U:S. Soresinese Calcio A.S.D. di
corrispondere all'allenatore Bianchetti Danilo la somma di € 4.100,00 a saldo del premio di
tesseramento sottoscritto per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 154.00 per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di € 4.254,00.
Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, cosi come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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