F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all.. Vito CHIMENTI / ACR MESSINA srl ( 1 4!23 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all.. Vito CHIMENTI / ACR MESSINA srl
( 1 4!23 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 19 luglio 2012 l'allenatore dilettante signor Vito Chimenti ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore della prima squadra della Società ACR Messina sri partecipante al campionato Nazionale di Serie D Girone 1, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2011, la suindicata Società si
era impegnata a corrispondere alla signor Chimenti un premio di tesseramento, di € 14.000,00
(quattordicimila/00) da corrispondersi in nove rate da € 1.555,00 (millecinquecentocinquantacinque/00)
ciascuna e scadenti il giorno 5 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2012 mentre l'ultima scadeva il 30 giugno 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Chimenti chiede a questo Collegio di far obbligo alla ACR Messina Srl di corrispondergli 1'importo di € 9.330,00 (Novemilatrecentotrenta/00) non avendo la Società provveduto ad
onorare le ultime sei rate previste dall'accordo economico e pia precisamente quelle scadenti nell'anno 2012. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria.
11 Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del
Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 8 settembre 2011. Dal raffronto dell'accordo depositato da quello prodotto dall'allenatore si rilevano le seguenti difformità:
• il documento a intestato ad un certo Carmelo La Spada;
• l'attività da svolgere, nella stagione sportiva 2011/2012, a la medesima di quella riportata nell'accordo
presentato dal signor Vito Chimenti;
• le rate sono dieci da € 1.400,00 (millequattrocento/00) ciascuna e scadenti il 20 di ogni mese dal settembre
2011 al giugno 2012;
• il documento depositato porta la data del 20 agosto 2011 mentre quello prodotto porta quella del 1°
settembre 2011;
• la firma in calce all'accordo e quella del signor Vito Chimenti ma da un primo esame sembrerebbe
contraffatta.
11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 settembre 2012, ricevuta della Società ACR Messina Srl e dall'allenatore il 23 ottobre successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerata 1'anomalia del deposito dell'accordo
economico presso il Dipartimento Interregionale sostanzialmente differente da quello presentato dall'allenatore signor Vito Chimenti, ritiene necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, gli atti del ricorso alla Procura Federale per 1'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva.
La Procura Federale con lettera del 16 luglio 2013, Prot. 321/347 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un' accertamento in ordine alla validità di uno dei due differenti accordi economici prodotti dalle parti.
Dall'esame del documento in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed a seguito dell'audizione del Sig. Isidoro Torrisi, amministratore unico della ACR Messina, veniva a conoscenza che il Sig. Vito Chimenti, in data 5 marzo 2013 aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza "con la quale rinunciava espressamente al credito vantato ed al ricorso promosso dinanzi al Collegio Arbitrale". Del predetto documento il Sig. Isidoro Torrisi produceva 1'originale quale definizione della vertenza.
Il collaboratore della Procura Federale dichiarava pertanto che:"risulta acclarato che in data 5/3/2013, il Chimenti Vito ha espressamente rinunciato al credito vantato nei confronti della A.C.R Messina e contestualmente alla vertenza economica promossa davanti al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. come da documentazione allegata". Lo stesso Collaboratore precisa altresì che la Società ed il tecnico avrebbero avuto il
preciso dovere di informare il Collegio Arbitrale de l'avvenuta rinuncia alla vertenza da parte del Chimenti Vito.
11 Collegio preso alto di quanto accertato dal collaboratore della Procura Federale dichiara cessata la materia del contendere. Decide altresì che la Segreteria del Collegio Arbitrale, comunichi l’esito della vertenza alla Procura Federale, così come
richiesto dalla stessa, trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della svariate difformità fra i due accordi economici l'uno presentato dal
Sig. Vito Chimenti allegato al ricorso introduttivo, l'altro depositato presso il Dipartimento Interregionale recante la firma del sig. Vito Cimenti,ma intestato al Sig. Carmelo La Spada.
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