F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Alessandro RAUTI / A.S.D. FRATTA SANTA CATERINA (37/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Alessandro RAUTI / A.S.D. FRATTA SANTA CATERINA (37/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 18/08/2012, all'allenatore di Base Uefa B Alessandro RAUTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. FRATTA SANTA CATERINA, partecipante al campionato di 2^ Ctg. del Comitato Regionale Toscana della Lnd, il pagamento di E. 2.025,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto. Il ricorrente, nel precisare che con regolare scrittura privata del 28/09/2011, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Fratta Santa Caterina si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di C. 3.000,00, da pagarsi in Otto rate di C. 375,00 cadauna, aventi tutte scadenze al giorno dieci di ogni mese a partire da settembre 2011 e fino ad aprile 2012; inoltre, era stato previsto un premio salvezza di € 250,00, un premio di qualificazione ai play-off di € 250,00, oltre ad un rimborso spese viaggi forfettario di € 150,00 mensili. 11 ricorrente ha, altresì, allegato copia di richiesta emissione tessera di Tecnico con la A.S.D. Fratta Santa Caterina per la stagione sportiva 2011/2012, copia di lettera di esonero inviata alla FIGC-Lnd-C.R.T. dalla sopracitata Società il 15/12/2011, ed, infine, la lettera del 16/07/2012, con la quale nel prendere atto dell'esonero, ha comunicato alla A.S.D. Fratta Santa Caterina, ed inviata per conoscenza anche alla FIGC Settore Tecnico ed all'AIAC Firenze, di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2011/2012, ha richiesto il pagamento delle somme di cui a ancora creditore, cosi come da contratto. Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 27/11/2012, con lettera del 28/11/2012, ha comunicato il mancato deposito del contratto di cui si e richiesto notizia. Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22/10/2012, ha invitato la ASD Fratta Santa Caterina alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente e la copia del contratto economico ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La Società convenuta, con raccomandata del 6/11/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Alessandro Rauti, ha comunicato che il ricorrente, successivamente alla gara casalinga del girono 11/12/2011, si a allontanato dal Campo sportivo senza dare disposizioni in ordine al programma settimanale degli allenamenti e che contattato a mezzo sms da dirigenti della Società, rispondeva " io per i dirigenti della Fratta non ci sono, non cercatemi pin" e, sempre nella stessa data, inviava altro messaggio in cui diceva "per voi sono morto"; successivamente, alla richiesta di alcuni dirigenti della Società di formalizzare la propria volontà di interrompere il rapporto a mezzo lettera contenente le proprie dimissioni rispondeva ancora con sms " mi volete esonerare voi, omissis". La Società, infine, ha comunicato che la volontà di interrompere il rapporto contrattuale a stata solo e soltanto dell'allenatore e, pertanto, allo stesso non pub essere riconosciuto quanto pattuito in contratto dell' 1/08/2011, di cui allega copia. Con lettera del 19/11/2011, il ricorrente contro deduce a sua volta smentendo quanto sostenuto dalla Società e facendo riferimento alla lettera di esonero con decorrenza 12/12/2011, inviata al Comitato Regionale Toscana della Lnd, in data 21/12/2011. Il ricorrente, tra 1'altro, sostiene che il contratto inviato dalla Società a falso in quanto la data e diversa da quella di sottoscrizione, avvenuta 1'8/09/2011, e che vi sono alcune imperfezioni; la lettera di esonero e datata 21/12/2011, il giorno prima degli sms e che veniva cercato dai dirigenti perche provvedesse ad inviare le dimissioni; che non aveva mai dato dimissioni scritte, di non aver ricevuto convocazioni al campo di non essere stato assente ingiustificato agli allenamenti visto che era pronta l'alternativa e di aver solo evitato l'umiliazione di essere costretto alle dimissioni, che sono stati offerti € 1.000,00 per chiudere la questione e che non e stata pagata la rata maturata del 10/12/2011 e quindi antecedente all'esonero. Sulla scorta dei fatti narrati dalle parti e dei documenti contenuti nel fascicolo, questo Collegio Arbitrale ha ritenuto necessario inviare tutti gli atti e documenti alla Procura Federale per far accertare se l'allenatore Rauti Alessandro fosse stato o meno esonerato dalla A.S.D. Fratta Santa Caterina o se invece lo stesso si fosse dimesso volontariamente. La Procura Federale con lettera del 23/08/2013, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di accertare se l'interruzione della collaborazione tra l'allenatore Rauti Alessandro e la A.S.D. Fratta Santa Caterina fosse avvenuta per esonero o per allontanamento volontario del tecnico. I collaboratori della Procura Federale della FIGC hanno provveduto a redigere una relazione all'esito dell'istruttoria da loro svolta. Questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Rauti Alessandro e da rigettare. L'allenatore, successivamente alla gara casalinga dell'11/12/2011, si a allontanato dal campo sportivo senza farvi ritorno successivamente per svolgere gli allenamenti della squadra e con gli sms inviati ad alcuni dirigenti della Società convenuta ha dato prova di dimissioni volontarie. Nessun valore assume invece la lettera di esonero, datata 15/12/2011, richiamata dal ricorrente che e stata inviata dalla ASD Fratta Santa Caterina al Comitato Regionale Toscana della Lnd e non già al tecnico, mentre il ricorrente,solo con ]a lettera del 16/07/2012, a stagione conclusa e con un lungo lasso di tempo dall'esonero, ha comunicato alla ASD Fratta Santa Caterina di restare a disposizione della stessa e di essere creditore di € 2.025,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, net comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, cosi come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della violazione commessa tra le parti per aver previsto premi oltre al quello di tesseramento annuale massimo. La presente delibera e inappellabile.
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