F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (58) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LANFRANCO CARBONI (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD VALLE USTICA VICOVARO ora ASD SANPOLESE 1961, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 21 del 30.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (58) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LANFRANCO CARBONI (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD VALLE USTICA VICOVARO ora ASD SANPOLESE 1961, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013). La Procura Federale ha deferito innanzi alla CDT c/o CR Lazio il calciatore Sig. Carboni Lanfranco e, per responsabilità oggettiva, l’ASD Valle Ustica Vicovaro, per avere il primo adito la Magistratura ordinaria nei confronti di altri tesserati senza aver preventivamente richiesto la prevista autorizzazione, così violando la c. d. clausola compromissoria contenuta nello statuto della FIGC. L’adita Commissione territoriale proscioglieva entrambi i deferiti sulla base delle motivazioni di cui alla relativa decisione, impugnata in questa sede dalla Procura Federale. La Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria trasmessa dai genitori del calciatore, minorenne, udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha invocato l’accoglimento del gravame, con conseguente applicazione al sig. Carboni Lanfranco della sanzione della squalifica per mesi tre ed alla Società ASD Valle Ustica Vicovaro quella dell’ammenda di € 250,00, mentre il difensore ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, osserva quanto segue. In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata ma devono essere risolti alcuni aspetti in punto di diritto. Innanzitutto deve ritenersi priva di pregio l’eccezione difensiva inerente la circostanza che tutte le comunicazioni relative ad entrambi i gradi del procedimento sono state effettuate al minore in proprio e non in persona degli esercenti la potestà genitoriale. Prescindendo dalla considerazione che tale lamentela avrebbe dovuto eventualmente formare oggetto di gravame, va evidenziato che comunque a riguardo non vi è interesse ad agire per quanto attiene la fase territoriale essendosi essa conclusa con una decisione assolutoria, mentre relativamente al presente procedimento di gravame l’eventuale difetto è stato sanato dal deposito della memoria difensiva. Deve quindi essere presa in considerazione la reale portata della denuncia-querela, se cioè essa rappresenta o meno una condizione di procedibilità dell’azione penale. La risposta non può che essere positiva: infatti, se pure è vero che nell’iscrizione nel registro degli indagati si ipotizza la violazione degli artt. 582 e 583 c.p., procedibile d’ufficio, nella successiva richiesta di rinvio a giudizio, avanzata all’esito delle indagini, viene contestata unicamente la violazione dell’art. 582 c.p. con guarigione inferiore a venti giorni, per la cui procedibilità è necessaria la querela. Da porsi in rilievo poi che l’atto è stato sottoscritto anche dal calciatore minorenne, che non ha manifestato nessun dissenso e che quindi deve risponderne, come insegna una ormai consolidata giurisprudenza disciplinare. Peraltro vi era tutto il tempo necessario per richiedere la prescritta autorizzazione, risalendo il fatto al 20.10.2012, cioè ad un mese prima della proposizione della querela e con ancora a disposizione sessanta giorni prima della scadenza del relativo termine sancito dalle norme penalistiche. Infine, questa Commissione dissente da due considerazioni contenute nell’impugnata decisione: la vicenda da cui è scaturita l’aggressione non può ritenersi estranea all’attività sportiva, essendo avvenuta come conseguenza dell’andamento della partita ed verificatasi sul terreno di gara; nessuna violazione di norme costituzionali può considerarsi insita nella clausola compromissoria, l’adesione alla quale rappresenta il libero esercizio di un diritto. Alla luce di quanto fin qui dedotto, la Commissione ritiene che la decisione del primo giudice debba essere integralmente riformata siccome indicato nel dispositivo, tenendo conto, nella determinazione delle sanzioni, del dettato dell’art. 15 del CGS in relazione all’art. 30 dello Statuto FIGC. P. Q. M. accoglie il ricorso ed in riforma dell’impugnata decisione di cui al CU n. 21 del 30.8.2013 del CR Lazio accoglie il deferimento, dichiara la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti in ordine all’addebito loro rispettivamente mosso ed applica al sig. Carboni Lanfranco la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Valle Ustica Vicovaro ora ASD Sanpolese 1961 quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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