F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (39) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. FABIO GIOVANNELLI E FABRIZIO CIURLI (dirigenti della Soc. ACD Giovani Fucecchio 2000), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 8 dell’8.8.2013). (42) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 8 dell’8.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (39) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. FABIO GIOVANNELLI E FABRIZIO CIURLI (dirigenti della Soc. ACD Giovani Fucecchio 2000), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 8 dell’8.8.2013). (42) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 8 dell’8.8.2013). Con distinti atti di gravame del 19.08.2013 e del 24.08.2013, ritualmente proposti, la Procura Federale e la società ACD Giovani Fucecchio 2000, impugnavano la decisione, pubblicata su C.U. n. 8 del 08.08.2013, con la quale la CDT presso il CR Toscana proscioglieva dalle violazioni ascritte i dirigenti Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio ed infliggeva alla società ACD Giovani Fucecchio 2000 l’ammenda di € 2.000.00. In particolare nel proprio atto di appello la Procura Federale evidenziava la contraddittorietà delle decisione del Giudice di prime cure che, pur ritenendo provata la presenza dei deferiti al momento della richiesta di danaro ai genitori di alcuni calciatori al fine di consentirne lo svincolo, riteneva la circostanza irrilevante, anche perché la condotta è consistita unicamente nel non aver segnalato il comportamento non consono del D.S. L’appellante Procura impugnava detta decisione perché, pur non condividendo la motivazione dell’assenza di una norma sanzionatoria posta a fondamento della specifica fattispecie, la presenza di detti dirigenti al momento della richiesta di denaro realizzerebbe un concorso morale nel fatto illecito altrui. Con l’atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000, l’appellante nel premettere l’assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, lamenta una applicazione della sanzione di € 2.000,00 a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva assolutamente errata, atteso che i dirigenti sono stati prosciolti e che la stessa si fonda sulla presunta responsabilità di un soggetto (ex Presidente) non deferito dalla stessa Procura. Con unica memoria difensiva inviata a mezzo fax in data 24.08.2013, i deferiti Giovannelli Fabio e Ciurli Federico nel controdedurre all’atto di appello della Procura Federale, eccepiscono preliminarmente un’assenza di illecito da parte del sig. Mauro Cardellicchio, DS della società, in quanto nel caso di specie si trattava di calciatore svincolato; nel merito ribadiscono di non aver commesso nessun illecito disciplinare. Alla riunione del 7.11.2013, il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di appello chiedendo la irrogazione a carico dei dirigenti sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Federico della sanzione di mesi 12 di inibizione e per il rigetto dell’atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000; la società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta o quantomeno una rideterminazione attesa l’eccessività della stessa; i deferiti Giovannelli e Ciurli, presenti personalmente, si riportavano alla memoria difensiva insistendo per l’integrale conferma della decisione di primo grado. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue; In via preliminare deve essere disposta la riunione dei procedimenti, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente. Il procedimento di che trattasi trae origine da una denuncia anonima pervenuta al CR Toscana in cui si segnalava una richiesta di denaro, effettuata in ripetute occasioni anche alla presenza di due dirigenti della società, dal D.S. del ACD Giovani Fucecchio 2000 sig. Mauro Cardellicchio, nei confronti di tre giovani calciatori al fine di agevolarne lo svincolo. La Procura Federale, espletate le opportune indagini, deferiva innanzi alla CDT presso il CR Toscana, la società ACD Giovani Fucecchio 2000, il sig. Mauro Cardellicchio D.S. e i dirigenti di quest’ultima società Sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio. Al termine del procedimento di primo grado l’adita CDT, preliminarmente, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla posizione del sig. Cardellicchio Mauro atteso che lo stesso risultava iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Commissione Disciplinare, nel merito, ritenuti provati i fatti in contestazione infliggeva alla società ACD Giovani Fucecchio l’ammenda di € 2.000,00 e proscioglieva i sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio dalle contestazioni ascritte. In particolare, riguardo al proscioglimento dei due dirigenti, l’Organo di primo grado, data per certa la loro presenza al momento della richiesta di danaro, così argomenta la decisione “…. ad essi può essere imputato unicamente di non aver segnalato il comportamento non consono del D.S. nei confronti dei genitori dei calciatori. Tuttavia tale comportamento, biasimevole e pertanto da stigmatizzare, non appare sanzionato in alcun modo degli articoli del C.G.S. Invero gli unici casi in cui è previsto l’obbligo di denuncia sono quelli sanciti dagli artt. 6 e 7 del C.G.S. riferiti però ad altra fattispecie …” Il proposto appello della Procura Federale è fondato e per l’effetto meritevole di accoglimento; al contrario il gravame della società ACD Giovani Fucecchio 2000 non può trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si indicano. Dall’esame degli atti di indagine posti a base del deferimento in oggetto e come evidenziato anche dall’organo di primo grado, emerge in maniera certa l’esistenza di colloquio tra il sig. Cardellicchio Mauro, il quale affermava di agire in nome e per conto della società e i genitori dei calciatori, in cui il dirigente richiedeva a questi ultimi somme di danaro per il rilascio di liberatoria al fine di consentire il trasferimento dei calciatori presso altra società. Altresì pacifica è la circostanza che la società fosse informata di ciò, atteso che il Presidente della stessa all’epoca dei fatti sig. Moreno Bozzi, ascoltato dalla Procura Federale riferisce di essere stato a conoscenza delle richieste rivolte dal proprio dirigente e di aver consigliato ai genitori di non pagare. In particolare il Presidente, riguardo alla posizione del calciatore Riccio Leonardo, riferisce che, a seguito di colloquio avuto con il DS della società città di Pontedera che aveva manifestato interesse al tesseramento del calciatore, di aver personalmente informato il genitore di ciò e che lo stesso genitore, qualche giorno dopo, lo informava che il D.S. Cardellicchio Mauro, alla presenza dei dirigenti Giovannelli Fabio e Ciarli Fabrizio, richiedeva per lo svincolo prima un importo di € 3.000,00 e successivamente ridotto a € 500,00. Quanto riferito dal Presidente ha trovato puntuale riscontro dalle dichiarazioni rese tanto dal dirigente della società Città di Pontedera sig. Zini Daniele (in merito all’interessamento per il calciatore Riccio), quanto da quelle rese dal genitore in merito alla richiesta di danaro da parte del Cardellicchio alla presenza dei dirigenti. Posto ciò, è evidente che i tesserati coinvolti nella fattispecie de qua si sono resi colpevoli, a vario titolo, di condotte in violazione dei regolamenti e delle norme federali. Tralasciando la posizione del Cardellicchio Mauro che sarà oggetto di valutazione di altro Organo Giudicante, non può essere condivisa la motivazione dell’organo di primo di primo grado con cui ha inteso prosciogliere i due dirigenti dalle violazioni contestate. L’errore in cui incorre la Commissione Disciplinare Territoriale sta nel ritenere contestata ai due dirigenti “l’omessa denuncia”. Invero, nell’atto di deferimento del 22 maggio 2013, ai sigg. Giovannelli e Ciurli è contestata la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ovvero l’inosservanza di norme federali e un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, per essere stati presenti al momento della richiesta di danaro formalizzata dal D.S. ai genitori. Mutuando un istituto del diritto penale, la presenza dei due dirigenti realizza sicuramente una fattispecie di concorso morale nel fatto illecito altrui, nel senso che la presenza degli incolpati al momento della richiesta di danaro ai genitori, ha contribuito a rafforzare o quanto meno ad influenzare la condotta illecita del terzo. A ciò vi è da aggiungere che la presenza ed il ruolo ricoperto nell’ambito della società (il Giovannelli era Vice-Presidente) ha anche in qualche modo “agevolato” la commissione dell’illecito, ingenerando nel soggetto passivo la convinzione che detta richiesta fosse lecita. La condotta posta in essere dai dirigenti, ancorchè non caratterizzata da un ruolo effettivamente attivo perché unicamente omissivo, costituisce violazione dell’art. 1 CGS, norma che non deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, in quanto rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del C.G.S., riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifici divieti) tenuto dai soggetti indicati nell’ambito dell’attività sportiva. Alla luce di ciò, la decisione della CDT CR Toscana deve essere riformata, con l’applicazione delle sanzioni a carico dei dirigenti così come in dispositivo. Quanto all’atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000, per le motivazioni innanzi esposte, lo stesso non può trovare accoglimento, atteso che le argomentazioni difensive non trovano riscontro alcuno dalla lettura degli atti di indagine acquisiti, con la conseguenza che, delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. P.Q.M. In accoglimento dell’atto di appello proposto dalla Procura Federale e in riforma dell’impugnata decisione di cui al C.U. N. 8 dell’8.8.2013 del CR Toscana, infligge a Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio l’inibizione di mesi 3 (tre). Rigetta l’atto di appello proposto dalla Società ACD Giovani Fucecchio 2000 e conferma l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dispone l’addebito della tassa non versata.
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