COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD P.V.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 24.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD P.V.F. – COLLERETTO G. PEDANEA disputata in data 20.10.2013, Campionato Prima Categoria – girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD P.V.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 24.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD P.V.F. – COLLERETTO G. PEDANEA disputata in data 20.10.2013, Campionato Prima Categoria - girone C Con ricorso inviato in data 29.10.2013, la Società ASD P.V.F. si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore DI CARLO Daniele con la squalifica per dieci gare per aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario di colore. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere la condotta contestata. Né può dubitarsi che l’espressione “tornatene in Africa, negro di merda”, riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. Certamente di buon senso ed apprezzabile appare il comportamento tenuto, dopo l’episodio, tanto giocatore Di Carlo quanto dalla Società ricorrente, entrambi pronti nel porgere le scuse e nel censurare l’episodio. L’episodio è isolato ed è consistito in una singola espressione. La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta. L’espressione offensiva a contenuto razzista è sanzionata dall’art. 11 del C.G.S. recentemente modificato proprio nell’ottica di inasprire la sanzione e di rendere assai incisiva la conseguenza disciplinare del comportamento discriminatorio. La pesante sanzione è frutta di precisa scelta “legislativa”, volta a conferire una indubbia portata deterrente alla norma. E’ pertanto preclusa dalla norma la possibilità di applicare una sanzione inferiore, come invocato dalla società ricorrente, posto che la squalifica per dieci gare rappresenta il minimo assoluto che può essere irrogato per i comportamenti discriminatori . La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD P.V.F., con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it