COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della società F.C.D. AZEGLIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 24.10.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara AGLIE’ – AZEGLIO disputata in data 20.10.2013, Campionato di II Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della società F.C.D. AZEGLIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 24.10.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara AGLIE’ – AZEGLIO disputata in data 20.10.2013, Campionato di II Categoria - Girone E Con ricorso inviato in data 26.10.2013 la Società AZEGLIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per cinque gare il giocatore BLANC Federico e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette e deplora il fatto addebitato al proprio portiere, giustifica il contatto di petto contro l’arbitro come un eccesso di impeto e nega che in conseguenza di questo il direttore di gara sia caduto accusando lieve dolore, indicando quali testimoni i dirigenti della squadra avversaria. Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza il preciso rapporto del direttore di gara, che riferisce come il BLANC, dopo la convalida di una rete segnata dagli avversari, rincorreva l’arbitro colpendolo volontariamente col proprio petto e spostandolo di circa un metro e mezzo procurandogli lieve dolore al corpo e “shock mentale” per circa trenta secondi. Dopo l’espulsione dell’AZEGLIO, la gara proseguiva regolarmente senza che l’episodio influisse sulla sua conduzione. L’arbitro ha avuto altresì cura di precisare che il portiere sanzionato lamentava una carica giudicata inesistente. Va tuttavia considerato che, effettivamente, il fatto, così come descritto, esprime più l’idea dell’eccesso d’impeto nella protesta che del tentativo di aggressione ed il gesto sconsiderato va punito più per la situazione di pericolo creata che come condotta violenta. La società ricorrente inoltre ha ammesso integralmente il fatto deplorando l’atteggiamento del proprio calciatore. L’entità della squalifica a carico del BLANC può pertanto essere, seppur di poco, ridotta a quattro turni di gara Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore BLANC Federico determinandone la durata a quattro gare. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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