COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. PIOSSASCO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 12 del 17/10/13 della Delegazione di Pinerolo in ordine alla gara PRO POLONGHERA – PIOSSASCO disputata il 13/10/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. PIOSSASCO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 12 del 17/10/13 della Delegazione di Pinerolo in ordine alla gara PRO POLONGHERA – PIOSSASCO disputata il 13/10/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone I Con tempestivo reclamo inviato con raccomandata del 24/10/13, la A.S.D. PIOSSASCO contesta i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 12 del 17/10/13 della Delegazione di Pinerolo, assunti dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto di gara redatto dall’arbitro che ha diretto la partita PRO POLONGHERA – PIOSSASCO disputata il 13/10/13 nell’ambito del Girone I del Campionato di Seconda Categoria. In particolare la A.S.D. PIOSSASCO ricorre avverso la decisione di decretare la perdita della gara per 0 – 3 per entrambe le società e contesta la squalifica per due turni inflitta ai giocatori VALENTI Graziano, PASSARELLA Luigi, CHIANESE Raffaele e GUARASCIO Orlando, chiedendo la ripetizione della gara o la sua continuazione a partire dal momento della sospensione decretata dall’arbitro. La Commissione disciplinare territoriale, •rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione; •constatato che, vertendo il reclamo su episodi e circostanze tendenti a modificare il risultato della gara, non è stata allegata la prova dell’avvenuto invio della copia alla controparte; •constatato, altresì, che l’art. 45, n° 3, lett. a) del C.G.S. prevede il divieto di impugnazione per le squalifiche dei giocatori fino a due giornate di gara; •considerato che la prima irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile, tanto da precluderne la trattazione nel merito, mentre le altre violazioni regolamentari costituiscono motivo di declaratoria di inammissibilità, DICHIARA INAMMISSIBILE in toto il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla A.S.D. PIOSSASCO e, conseguentemente, CONFERMA •l’ammenda di € 50 inflitta alla società; •la squalifica per TRE gare inflitta al giocatore CIMINO Dario; •la squalifica per DUE gare inflitta ai giocatori VALENTI Graziano, GUARASCIO Orlando, CHIANESE Raffaele e PASSARELLA Luigi; •la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it