COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GERREI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 17.10 2013. Gara Santo Stefano / Gerrei del 13.10.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GERREI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 17.10 2013. Gara Santo Stefano / Gerrei del 13.10.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Gerrei ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il calciatore Erriu Mattia è stato squalificato per sei gare perché, espulso per avere rivolto all’arbitro una frase irriguardosa, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di attingere il direttore di gara con uno sputo, schivato dall’arbitro in tempo per non essere colpito, ed abbandonando il terreno di gioco indirizzava ancora gesti e frasi ingiuriose al direttore di gara. La ricorrente, nei motivi del gravame, ha riconosciuto che il giocatore abbia verosimilmente pronunciato la frase irriguardosa, ma ha addotto che il giocatore ha sputato sangue, misto a saliva, a causa di una ferita lacero-contusa alla bocca, riportata nelle fasi concitate che avevano portato alla concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, al 40° circa del secondo tempo, e che era rivolto verso il terreno di gioco, e distante dall’arbitro almeno cinque metri. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto di gara, e in considerazione del fatto che l’arbitro, chiamato a chiarimenti, non si è presentato, e viste le circostanze addotte dalla società ricorrente, emerge che il giocatore Erriu Mattia ha rivolto all’arbitro una frase irriguardosa, di modo che è senz’altro opportuno comminare una adeguata sanzione, ma non vi sono elementi per ritenere che lo sputo, che comunque è rimasto un mero tentativo, sia stato un gesto volontario compiuto all’indirizzo dell’arbitro. La sanzione più equa è quindi una squalifica per tre gare, sulla scorta del disposto dell’art.19 comma 4°, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede una sanzione di due giornate per la condotta irriguardosa, cui deve inoltre sommarsi una giornata di squalifica per il provvedimento di espulsione comminato al giocatore. La Commissione, pertanto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a tre gare, e dispone il non incameramento della tassa.
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