COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – CERBARA DISPUTATA A CALZOLARO IL 13.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ANANIA FILIPPO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CALZOLARO - CERBARA DISPUTATA A CALZOLARO IL 13.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
16.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL
CALCIATORE ANANIA FILIPPO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Calzolaro, chiedendo la riduzione della squalifica al
calciatore Anania Filippo. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in
rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione e la lettura degli atti contenuti
nel fascicolo hanno permesso di ricostruire il comportamento tenuto dal calciatore Anania Filippo.
Lo stesso, espulso per aver pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro, a fine gara colpiva
con calci e pugni la porta dello spogliatoio di quest’ultimo e veniva riconosciuto
inequivocabilmente dal direttore di gara. L’atteggiamento assunto dal calciatore Anania va senza
dubbio sanzionato adeguatamente e la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai
fatti commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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