COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – SPORTING PILA DISPUTATA AD AGELLO IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 10.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI EURO 700,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – SPORTING PILA DISPUTATA AD AGELLO IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 10.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI EURO 700,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Sporting Pila, chiedendo la riduzione dell’ammenda. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali è emerso che, al termine della gara, il Vice Presidente dello Sporting Pila faceva ingresso nello spogliatoio dell’arbitro tenendo comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dello stesso. Successivamente un individuo verosimilmente riconducibile allo Sporting Pila, teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara costringendolo a fare rientro negli spogliatoi, ove è rimasto per qualche minuto, per poi allontanarsi definitivamente senza alcuna conseguenza. Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione la sanzione, pur pienamente giustificata, può essere contenuta in €. 500,00 di ammenda. P.Q.M. - In accoglimento del reclamo delibera di ridurre l’ammenda alla società Sponting Pila ad €. 500,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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