COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NORCIA 480, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – CIRCOLO ARCI S. EGIDIO DISPUTATA A NORCIA IL 05.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 10.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GRANCI ANDREA PER NOVE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NORCIA 480, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – CIRCOLO ARCI S. EGIDIO DISPUTATA A NORCIA IL 05.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 10.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GRANCI ANDREA PER NOVE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Soc. Norcia 480, chiedendo la riduzione della squalifica al calciatore Granci Andrea. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali. Altresì era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti del fascicolo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante la Commissione osserva quanto segue. Il direttore di gara nel confermare che il gesto posto in essere dal calciatore Granci Andrea non può considerarsi involontario, pur tuttavia precisa che tale gesto devesi qualificare quale reazione smodata conseguenza della foga agonistica del calciatore, evidenziando inoltre che dalla pestata non ha ricevuto alcun dolore, proprio perché tale gesto, come ribadito in sede di audizione, non era stato posto in essere con l’intenzione di nuocere. Precisa inoltre il direttore di gara che il contatto sul suo viso da parte del predetto calciatore tramite una “carezza” è da considerarsi un mero intento irrisorio, ma non certo violento. Il direttore di gara in fine conferma che il calciatore al termine della partita si è scusato per l’accaduto. Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene equa e commisurata ai fatti contestati ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Granci Andrea a cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. - In accoglimento del reclamo delibera di ridurre la squalifica inflitta da G.S. al calciatore Granci Andrea a cinque giornate effettive di gara.
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