COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 25/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Longare Castegnero-Scardovari dell’8/9/2013; penalizzazione di un punto in classifica; Ammenda di € 60,00 alla Società; inibizione Dirigente accompagnatore Bortolotti Sergio fino al 7/10/2013; Squalifica per una giornata giocatore Pavlovic Mladen – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 25/9/2013 con le quale ha assunto le sanzioni indicate a margine a seguito della posizione irregolare del giocatore Pavlovic Mladen.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 25/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Longare Castegnero-Scardovari dell’8/9/2013; penalizzazione di un punto in classifica; Ammenda di € 60,00 alla Società; inibizione Dirigente accompagnatore Bortolotti Sergio fino al 7/10/2013; Squalifica per una giornata giocatore Pavlovic Mladen – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 25/9/2013 con le quale ha assunto le sanzioni indicate a margine a seguito della posizione irregolare del giocatore Pavlovic Mladen. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Scardovari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente nelle riunioni dell’8 e 29/10/2013 assistito da legale; visto l’articolo 393 delle N.O.I.F., che dispone. “La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del trasferimento. … omissis…”; visto l’articolo 4011bis delle N.O.I.F., che dispone: “I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono i tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti avrà validità fino al termine della stagione sportiva.”; visto il C.U. 5/2013, che a pagina 111 così dispone, per quanto attiene alla validità del tesseramento, per gli atleti extracomunitari mai tesserati all’estero: “ …La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.” e, nella stessa pagina, che “L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.” (entrambe le enfatizzazioni e le sottolineature sono nel testo – n.d.s.); rilevato che la Società ricorrente ha documentato di avere trasmesso al C.R. Veneto della F.I.G.C. la richiesta di “aggiornamento della posizione di tesseramento” del giocatore PAVLOVIC Mladen il giorno 6 Settembre 2013; rilevato che la Società ricorrente ha documentato di avere effettuato una visura della posizione del predetto calciatore il giorno 13/9/2013 e di avere riscontrato che lo stesso risultava regolarmente tesserato per la Società con decorrenza dal giorno 6 Settembre 2013; rilevato che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto della F.I.G.C. ha confermato quanto esposto in fatto dalla ricorrente, precisando peraltro che l’iscrizione del tesseramento del predetto calciatore con decorrenza dal giorno 6/9/2013 – avvenuta il giorno 13/9/2013 – é stata frutto di un errore derivato dall’inserimento della richiesta tra quelle degli atleti di nazionalità italiana, invece che tra quelli degli atleti di nazionalità straniera, errore subito corretto nella stessa giornata del 13/9/21013 con l’indicazione della decorrenza del tesseramento da quest’ultima data; accertato che da ambienti del Comitato, peraltro esterni all’Ufficio Tesseramento, era stato comunicato in via del tutto informale alla Società Scardovari che il tesseramento del calciatore Pavlovic era andato a buon fine dal 6/9/2013 e che quindi l’utilizzazione del calciatore in questione per la gara dell’8/9/2013 poteva considerarsi regolare, valutazione in un primo tempo avvalorata ex post dall’erroneo inserimento nel programma informatico di cui sopra; considerato che l’inequivoco tenore delle norme sopra richiamate circa la decorrenza del tesseramento per i calciatori extra-comunitari mai tesserati all’estero non legittimava invece l’utilizzazione del calciatore per la gara dell’8/9/2013, mancando a tale data una formale autorizzazione rilasciata dal C.R. Veneto; considerato peraltro che le notizie informali pervenute alla Società Scardovari, successivamente avvalorate dall’erronea registrazione del calciatore temporaneamente effettuata e subito corretta dall’Ufficio Tesseramento, può in qualche modo aver influenzato l’affidamento della Società Scardovari sulla possibilità di utilizzare il calciatore Pavlovic nella gara dell’8/9/2013, il cui impiego non ha comunque influito sull’esito della gara, conclusasi sfavorevolmente per la Società ricorrente; ritenuto che tali ultime circostanze non facciano venir meno la violazione ascritta alla Società ricorrente, ma che di esse possa tenersi conto nella determinazione delle sanzioni da applicare, in particolare per quanto concerne l’irrogazione della penalizzazione di un punto in classifica del campionato di competenza in corso; la Commissione Disciplinare Territoriale alla luce di quanto sopra, delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla società S.S. Scardovari; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 relativa all’incontro Longare Castegnero – Scardovari; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la squalifica per una giornata a carico del calciatore Pavlovic Mladen; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 7/10/2013 a carico del dirigente accompagnatore Bortolotti Sergio; - di annullare la sanzione relativa alla penalizzazione di un punto in classifica del competente campionato in corso. La tassa reclamo non é stata versata.
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