COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Società Union Volta Roncaglia Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 23/10/2013 –Squalifica sino al 10/11/2013 Allenatore Buso Socrate; Squalifica per 4 giornate giocatore Luise Diego; Squalifica per 3 giornate giocatore Nardo Roberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Società Union Volta Roncaglia Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 23/10/2013 –Squalifica sino al 10/11/2013 Allenatore Buso Socrate; Squalifica per 4 giornate giocatore Luise Diego; Squalifica per 3 giornate giocatore Nardo Roberto – Campionato di 2^ Categoria La Società Union Volta Roncaglia ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 23/10/2013 con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica sino al 10/11/2013 a carico dell’allenatore Buso Socrate; - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Luise Diego : “dopo essere stato espulso dal campo per un intervento violento su un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare affrontava l'arbitro in segno di sfida pronunciando frasi volgari e lesive del suo prestigio, che reiterava a fine gara”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Nardo Roberto : “espulso per comportamento gravemente lesivo del prestigio dell'arbitro, nonché, offensivo a fine gara”.- La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso presentato dalla Società Union Volta Roncaglia e riguardante la squalifica dell’allenatore Buso Socrate, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (sanzione inferiore ad un mese); letta la parte del ricorso inerente le squalifiche a carico dei giocatori Luise e Nardo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che nel referto arbitrale gli accadimenti sono stati descritti in maniera inequivocabile; considerato che per quanto attiene la posizione del calciatore Luise Diego il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado risulta equo, per cui deve essere confermato; valutata inoltre la posizione del giocatore Nardo Roberto e ritenuta più congrua applicare a carico dello stesso la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Union Volta Roncaglia; - di dichiarare inoppugnabile il provvedimento della squalifica fino al 10/11/2013 a carico dell’allenatore Buso Socrate; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Luise Diego; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Nardo Roberto. La tassa reclamo non é stata versata.
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