DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06.11.2013 Campionato Nazionale Juniores Giudice Sportivo gara del 2/11/2013 NARDO CALCIO – CALCIO CITTA DI BRINDISI
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 06.11.2013
Campionato Nazionale Juniores
Giudice Sportivo
gara del 2/11/2013 NARDO CALCIO - CALCIO CITTA DI BRINDISI
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società NARDO CALCIO entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo alcuna giustificazione; - rilevato che il NARDO CALCIO risulta essere rinunciatario già in tre precedenti occasioni (CU n. 6 del 18/09/2013, CU n. 8 del 25/09/2013, CU n. 23 del 30/10/2013); - rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto dal comma 5°dell’art. 53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria, quella di cui al comma 9° del citato art. 53 NOIF; - visti gli artt. 17 CGS e 53 NOIF
P.Q.M.
si dispone di:
1) comminare alla società NARDO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0; 2) escludere il NARDO CALCIO dal campionato di competenza; 3) comminare al NARDO CALCIO la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.