DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 13/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo UNION RIPA LA FENADORA – GIORGIONE CALCIO 2000
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 13/11/2013
Delibera del Giudice Sportivo
UNION RIPA LA FENADORA - GIORGIONE CALCIO 2000
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società A.S. Giorgione Calcio 2000 con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Jurgen Murataj per non avere questi scontato una precedente squalifica per una gara inflittagli nel Campionato Berretti 2012/2013 dal Giudice sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico come da C.U. n. 163 del 2 maggio 2013;
Esaminate le controdeduzioni della società Union Ripa La Fenadora, con le quali si eccepisce da un punto di vista procedimentale, il mancato invio alla medesima del preannuncio di reclamo e, nel merito, la legittima partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Jurgen Murataj avendo questi scontato la squalifica non disputando la prima giornata del campionato Juniores Nazionale); Letta la replica della società A.S. Giorgione Calcio 2000 con la quale si contesta la sussistenza del vizio procedimentale anche alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Federale Osserva Il reclamo è fondato e va accolto.
Dal punto di vista procedimentale, come chiarito dalla Corte di Giustizia Federale <> (Corte di Giustizia Federale, II^ sezione L.N.P., C.U. n. 83/CGF 2010 / 2011).
Di conseguenza, è priva di fondamento l'eccezione proposta in via preliminare dalla Union Ripa La Fenadora. Nel merito, va osservato che ai sensi dell'art. 22 co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche che non possono essere scontate, intutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (come nel caso di specie), la squalifica deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera di:
- accogliere il reclamo proposto dall'A.S. Giorgione Calcio 2000;
- irrogare alla Union Ripa La Fenadora la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- non addebitarsi la tassa di reclamo.