F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 12 Novembre 2013 (40) – Appello della Società POLISPORTIVA FONTANA LIRI avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 – (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio 12.06.2013 – CU n. 15/LND 20.08.2013). (41) – Appello del Sig. MARIUS COSMIN LASCONI avverso la sanzione della squalifica di anni 1 – (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio 12.06.2013 – CU n. 15/LND 20.08.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 12 Novembre 2013 (40) - Appello della Società POLISPORTIVA FONTANA LIRI avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 - (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio 12.06.2013 – CU n. 15/LND 20.08.2013). (41) - Appello del Sig. MARIUS COSMIN LASCONI avverso la sanzione della squalifica di anni 1 - (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio 12.06.2013 – CU n. 15/LND 20.08.2013). Il procedimento 1.- Il deferimento e la decisione di primo grado 1.1- Con atto di deferimento in data 28.05.2013, il Procuratore federale vicario – vista la decisione della CDT con la quale era stata dichiarata, limitatamente alla posizione del calciatore Lasconi, la nullità, per difetto di notifica, del precedente deferimento 27.03.2013 disposto a carico di tutti i soggetti ritenuti responsabili della contestata fattispecie di illecito sportivo – ha reiterato il medesimo deferimento nei confronti del: - Sig. Lasconi per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 7 co. 1 e 2 CGS, per avere posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Fontana Nuova Liri – Nuova Itri rispettivamente del 13.05.2012 (gara campionato) e del 27.05.2012 (gara play-off), consentendo alla Società Nuova Itri di vincere la gara del 13.05.2013, così come evidenziato nella parte motiva, al fine di determinare la griglia dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il giorno 25.07.2013, consentendo altresì alla Società Fontana Liri, così come convenuto, di assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play-off, come ritualmente avvenuto, in danno della denunziante ASD Città di Pignataro, con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, del CGS; - Società Polisportiva Fontana Liri per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 2 CGS, con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato. 1.2.- con decisione 12.06.2013 (CU n. 15/LND - 20.08.2013) la CDT presso il CR Lazio - preso atto del passaggio in giudicato della decisione della CDN (CU n. 230/17.05.2013) che aveva prosciolto tutti i soggetti originariamente deferiti sul presupposto della accertata inesistenza del contestato illecito sportivo – ha ritenuto di doversi uniformare a tale decisione. La Corte Territoriale ha, tuttavia, contestualmente rilevato come il comportamento del Lasconi – che aveva ammesso di aver volontariamente commesso il fallo di mano che aveva poi provocato l’assegnazione di un calcio di rigore decisivo, con l’intento di conseguire un’ammonizione che gli avrebbe provocato la squalifica per recidiva, onde poter così riposare in occasione della gara successiva (per tornare disponibile per la prima gara dei play-off) fosse, comunque, autonomamente sanzionabile, per non essersi in alcun modo curato della sostanziale alterazione dell’andamento della gara che dal proprio gesto volontario sarebbe prevedibilmente derivata, come, in effetti, era poi accaduto. In forza di questa considerazione - e ritenuta, dunque, la condotta del Lasconi gravemente colposa, animata da spirito antisportivo, e da assoluta noncuranza delle richiamate conseguenze del proprio gesto – la CT – derubricata la originaria incolpazione a violazione dell’art. 1, co. 1 CGS - ha inflitto al calciatore la squalifica di un anno, e alla Polisportiva Fontana Liri l’ammenda di € 10.000,00, per responsabilità oggettiva. 2.- Gli appelli e il dibattimento 2.1.- Con atti di appello – entrambi in data 11 settembre – proponevano gravame avverso la richiamata decisione della C.DT.: - Il Lasconi, deducendo, anzitutto, come la volontarietà del fallo fosse già stata apprezzata dal direttore di gara, che aveva, proprio per tale motivo, disposto l’espulsione, e punita dalla successiva conseguente sanzione irrogata dal giudice sportivo, con correlata impossibilità di diversamente apprezzare e punire un fatto già accertato e sanzionato, in via definitiva, da altro organo di giustizia. L’appellante rilevava, inoltre, che la propria condotta – così come oramai accertata dalla decisione passata in giudicato – per quanto non esente da possibili censure non configurasse alcuna specifica violazione normativa, nemmeno della previsione di cui all’art. 1, co. 1 CGS. In via di estremo subordine, il calciatore lamentava, infine, la eccessività della sanzione irrogata. - La Polisportiva Fontana Liri eccependo – in via preliminare – come la dichiarazione di nullità dell’originario deferimento e il conseguente stralcio della relativo posizione processuale avesse riguardato, testualmente, il solo calciatore Lasconi, e non già la Polisportiva fontana Liri, che non avrebbe potuto dunque essere nuovamente deferita. La Società svolgeva nel merito argomentazioni identiche a quelle svolte dal calciatore, e, in via di estremo subordine, lamentava anch’essa la eccessività della sanzione irrogata. 2.2.- in sede di dibattimento – previa rituale riunione dei due gravami aventi ad oggetto la medesima decisione il difensore ribadiva – nell’interesse di entrambi gli appellanti – le argomentazioni e conclusioni già esposte negli atti di gravame. La Procura Federale richiedeva la conferma della decisione impugnata. Motivi della decisione Gli appelli sono parzialmente fondati. 1.- La eccezione preliminare dedotta dal Fontana Liri circa la inammissibilità del deferimento, fondata sulla circostanza che il provvedimento di stralcio ebbe ad oggetto unicamente la posizione processuale del Lasconi – non è meritevole di accoglimento. La Società, nel dolersi della inammissibilità di un secondo deferimento in assenza di formale stralcio, anche nei suoi confronti, della parte del procedimento, conseguente al primo, relativa alla posizione del Lasconi, deduce - in buona sostanza, e più esattamente - una eccezione di giudicato derivante dal fatto che la decisione di proscioglimento del Fontana Liri sul primo deferimento ricomprenderebbe, in difetto di tale stralcio, anche ogni addebito di responsabilità oggettiva per il comportamento del Lasconi. Ad avviso della Commissione – a prescindere dalla irrilevante, e solo formale, incompletezza del provvedimento di stralcio che non ha precisato come lo stesso si estendesse anche alla posizione del Fontana Liri, in quanto responsabile, a titolo oggettivo, della condotta del proprio tesserato Lasconi – risulta, invece, evidente che l’episodio contestato al Lasconi seppur compiutamente accertato e valutato nelle precedenti decisioni, non è stato oggetto di specifica valutazione, né in via diretta, né in via di accertamento della relativa responsabilità oggettiva. In particolare, questa Commissione – ritenendo che tale episodio non costituisse esecuzione, né, tantomeno, prova del contestato illecito - non ha condotto alcuna valutazione disciplinare sulla natura indebita, sotto il profilo dello scopo “ingiusto”, e sulla conseguente autonoma gravità del volontario fallo di mano che – secondo la stessa ammissione del calciatore – era stato commesso al fine di ottenere un proprio specifico vantaggio; né, invero, avrebbe potuto farlo, stante l’intervenuto stralcio della posizione del Lasconi. Questa Commissione – dunque, e a maggior ragione - non ha valutato, né avrebbe potuto farlo la correlata responsabilità oggettiva del Fontana Liri, sì che non si è, sul punto, formato alcun giudicato preclusivo degli odierni accertamenti, e della conseguente decisione. 2.- Appare, invero, condivisibile l’orientamento - inaugurato dalla Commissione Territoriale – volto a ulteriormente sanzionare le condotte, nel campo di gioco, dei calciatori, che – pur essendo già state oggetto di valutazione oggettiva da parte dell’arbitro, e di sanzione da parte del giudice sportivo – risultino, all’esito di successivi accertamenti, “aggravate” da uno specifico e decisivo intento contrario ad altre specifiche norme dell’ordinamento, e, comunque, ai principi di lealtà e correttezza. Si tratta, invero, di fattispecie per solito di difficile accertamento: i motivi, e, soprattutto, il fine che determinano i falli di gioco restano, in via generale, confinati nel “foro interno” di ciascun calciatore, sì che essi - in difetto di spontanea ammissione, ovvero di clamorosa evidenza, ovvero ancora di emersione di un retrostante piano condiviso da più soggetti – sono destinati a sfuggire a ogni sanzione. Tuttavia, è evidente la necessità che l’ordinamento non si disinteressi di tali condotte che possono anche assumere connotati di particolare gravità, e che, in particolare, possono andare ben oltre la diffusa abitudine – anch’essa meritevole di sanzione - di governare il meccanismo della recidiva, ricercando l’ammonizione comportante la squalifica in considerazione della convenienza tecnica connessa con il calendario delle gare e con il correlato organico a disposizione della squadra. Si ponga mente, ad esempio, a un fatto di condotta violenta al quale siano conseguiti esiti di lesioni permanenti - e che l’ordinamento abbia sanzionato in misura obiettivamente ridotta, sul presupposto che il calciatore abbia inteso colpire l’avversario in un quadro di eccessivo agonismo, e senza ricercare le conseguenze lesive poi intervenute – che risulti, invece, riconducibile proprio all’intento di provocare una lesione grave (vuoi per motivi personali, e, comunque, del tutto esulanti dal contesto della gara, vuoi per una inaccettabile derubricazione del confronto agonistico) cosicché la gara ha costituto unicamente l’occasione per commettere, quasi impunemente, deliberata e grave violenza. Ovvero si considerino altre condotte sanzionate disciplinarmente sul presupposto della mera volontarietà del relativo gesto, ma che risultino, successivamente, ispirate da precisi, quanto indebiti, scopi: provocare la propria espulsione al solo fine di influenzare lo svolgimento della gara in danno della propria squadra (vuoi per sabotarla, vuoi solo per favorirla, ove dalla sconfitta sul campo possa derivare a essa un qualche vantaggio); commettere un fatto di condotta violenta in danno di un avversario confidando in una reazione altrettanto violenta che ne comporti la squalifica, con lo scopo di favorire la squadra avversaria nel successivo turno di campionato. Queste condotte – ove disvelate nella loro interezza, comprensiva dello specifico indebito fine da esse perseguito – devono essere certamente sanzionate, a nulla valendo la circostanza che la giustizia sportiva le abbia già accertate, valutate e sanzionate quali atti volontari. In queste ipotesi, infatti, emerge l’effettivo scopo dell’azione – che non poteva certo essere accertato dall’arbitro, e che quest’ultimo, peraltro, non sembra nemmeno tenuto a valutare – configurante un dolo specifico di particolare gravità, e, quindi, un comportamento illecito a sé stante rispetto a quello già accertato in funzione della sola volontarietà della condotta di per sé considerata. Ne consegue - sia sul piano logico, che giuridico – che la circostanza, dedotta dalla difesa degli incolpati, che il medesimo fatto sia stato già oggetto di accertamento e sanzione da parte della giustizia sportiva non costituisce preclusione alcuna per l’odierno procedimento che concerne l’indebito scopo perseguito dall’autore del fallo, che non è stato sinora oggetto di alcun accertamento, e che costituisce, in buona sostanza, un comportamento disciplinare autonomo, rispetto al quale la accertata volontarietà del fallo di mano commesso costituisce soltanto la fase esecutiva (assai meno rilevante ove solo di per sé considerata). 3.- Passando ora all’accertamento - sotto lo specifico profilo più sopra illustrato – della condotta dei Lasconi, questa Commissione nel confermare il proprio precedente accertamento, ritiene opportuno precisare come essa – diversamente da quanto ritenuto dalla C.D.T. nella motivazione della decisione oggi impugnata – si sia risolto nell’addebito al Lasconi di una condotta volontaria (fallo di mano), caratterizzata non già da un semplice errore colposo in ordine alla propria posizione (in area), ma dalla assoluta noncuranza in ordine alla medesima e alle relative conseguenze, e riconducibile, quindi, alla figura del dolo eventuale. I motivi di tale condotta restano, tutt’ora, non del tutto chiariti, dovendosi ribadire come sia la commissione di falli comportanti la squalifica per recidiva, che la squalifica conseguente alla espulsione diretta non appaiono idonee - alla luce del regolamento vigente – ad attribuire ai calciatori e alla loro squadra un qualche vantaggio nella fase dei play off. Fatta eccezione per i benefici del poter riposare per una gara, ovvero del poter giocare l’ultima gara precedente ai play off avendo già “scaricato” la recidiva, senza il rischio di incorrervi con conseguente squalifica applicabile (questa sì) alla fase dei play-off – risultati, tuttavia, entrambi altrimenti agevolmente conseguibili attraverso una mera “scelta tecnica” di avvicendamento del calciatore nella gara successiva, o in quella precedente i play-off – non emergono, infatti, altri ragionevoli motivi da sottendere al gesto del Lasconi. A prescindere dall’accertamento di tali motivi, ma, dall’altra parte, fermo restando la inesistenza di ogni dimostrazione di motivi illeciti idonei a configurare un dolo specifico diretto alla alterazione dell’andamento della gara, resta, dunque, il fatto – meritevole di sanzione – che il Lasconi ha commesso volontariamente il fallo di mano per conseguire una ammonizione, e che, inoltre – non curandosi della propria posizione – ha accettato il rischio – poi appalesatosi - che lo stesso provocasse anche l’espulsione, con conseguente negativa influenza sul normale andamento della gara. Questo intento e la relativa condotta costituiscono - come rilevato dalla Commissione Territoriale – un comportamento particolarmente antisportivo, animato da fini egoistici contrari ai principi dell’ordinamento e aggravato dall’evento (espulsione) poi realizzatosi. 4.- Eccessiva appare, tuttavia, la sanzione di un anno irrogata al calciatore, dovendosi ritenere che la ricerca volontaria dell’ammonizione, sia di per sé sanzionabile con una squalifica equivalente a due giornate di gara, e che, inoltre, non essersi curato del rischio dell’espulsione (con le conseguenze dianzi rammentate) debba essere considerato comportamento autonomo che ne aggrava la responsabilità. Sanzione adeguata per questo comportamento appare, invero, la squalifica per due mesi. Per quanto attiene alla Società sanzione adeguata al comportamento del proprio calciatore appare essere quella della ammonizione. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale – in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli proposti – conferma la responsabilità degli incolpati per i fatti a essi rispettivamente ascritti, e, per l’effetto, riduce a Marius Cosmin Lasconi la sanzione della squalifica a mesi 2 (due) per la violazione dell’art. 1 co. 1 CGS; - alla Società Polisportiva Fontana Liri riduce la sanzione a quella della ammonizione ai sensi dell’art. 4 co. 2 CGS. Dispone la restituzione della tassa versata dal calciatore Lasconi. Nulla per la tassa non versata della Società.
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