F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERDEZZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Savoia 1908 SSD Srl), CARMINE PAGANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Rocchese), Società AC SAVOIA 1908 SSD Srl e POLISPORTIVA ROCCHESE ▪ (nota n. 1039/926 pf12-13/SS/vdb del 13.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013
(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERDEZZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Savoia 1908 SSD Srl), CARMINE PAGANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Rocchese), Società AC SAVOIA 1908 SSD Srl e POLISPORTIVA ROCCHESE ▪ (nota n. 1039/926 pf12-13/SS/vdb del 13.9.2013).
La Procura federale, con nota prot. 1039/926 pf 12 13/SS/vdb del 13 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Verdezza Raffaele, Pagano Carmine, la Società AC Savoia 1908 SSD Srl e la Società Polisportiva Rocchese, per rispondere, rispettivamente:
- Verdezza Raffaele (Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013), della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle NOIF, per avere consentito a Colletto Domenico, nella stagione 2012-2013, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra Juniores Nazionali dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, pur non essendo tesserato con la medesima Società;
- Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013), della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2, delle NOIF, per avere consentito a Colletto Domenico, tecnico abilitato, di tesserarsi come calciatore, sin dal gennaio 2013, in assenza della necessaria istanza di sospensione dall'albo del Settore tecnico di sua appartenenza;
- la Società AC Savoia 1908 SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, Verdezza Raffaele, ed al suo tecnico, Colletto Domenico, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del CGS; - la Società Polisportiva Rocchese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, Pagano Carmine, ed al suo calciatore, Colletto Domenico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Con memoria in data 6 novembre 2013, Pagano Carmine, in proprio ed in qualità di Presidente Legale rappresentante della Polisportiva Rocchese, ha rappresentato che: - all’epoca del tesseramento del calciatore Domenico Colletto, non esisteva documentazione comprovante che lo stesso, nel medesimo anno solare, fosse tesserato, come tecnico o calciatore, con altra Società sportiva; - a seguito di una verifica telefonica presso il Comitato regionale Campania, tale circostanza fu confermata e, quindi, la Polisportiva Rocchese ha provveduto a tesserare il Colletto; - pertanto, nessuna responsabilità può essere mossa a Pagano Carmine ed alla Polisportiva Rocchese, per il fatto che il Colletto è, poi, risultato tesserato per l'AC Savoia 1908 SSD Srl. Con memoria in data 6 novembre 2013, Pagano Carmine, in proprio ed in qualità di Presidente legale rappresentante della Polisportiva Rocchese, ha rappresentato che: - all’epoca del tesseramento del calciatore Domenico Colletto, non esisteva documentazione comprovante che lo stesso, nel medesimo anno solare, fosse tesserato, come tecnico o calciatore, con altra Società sportiva; - a seguito di una verifica telefonica presso il Comitato Regionale Campania, tale circostanza fu confermata e, quindi, la Polisportiva Rocchese ha provveduto a tesserare il Colletto; - pertanto, nessuna responsabilità può essere mossa a Pagano Carmine ed alla Polisportiva Rocchese, per il fatto che il Colletto è, poi, risultato tesserato per l'AC Savoia 1908 SSD srl. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso
chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Verdezza Raffaele: inibizione di mesi 3 (tre); - per Pagano Carmine: inibizione di mesi 2 (due); - per la Società AC Savoia 1908 SSD Srl: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); - per la Società Polisportiva Rocchese: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00). É altresì comparo il Sig. Pagano Carmine, il quale ha ribadito quanto già rappresentato con memoria difensiva del 6.11.2013. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra descritte sono supportate dalla documentazione in atti (cfr. in particolare, il verbale di audizione del dirigente delegato dell'AC Savoia, Sig. Gennaro Brunetti; il verbale di audizione del calciatore della Pol. Rocchese, Sig. Domenico Colletto; il modulo di tesseramento del calciatore Domenico Colletto; i fogli di censimento delle squadre AC Savoia e Polisportiva Rocchese; il referto arbitrale e le distinte di gara; la rassegna stampa in atti), da cui emerge quanto segue. Va, preliminarmente, rilevato che, con ricorso del 25/01/2013, la Società Pandola 2010 ha proposto ricorso al Giudice Sportivo territoriale Campania per una presunta posizione irregolare del calciatore della Polisportiva Rocchese, Domenico Colletto, in relazione alla gara disputata tra Rocchese e Pandola del 19/01/2013, valevole per il campionato di prima categoria campana. In tale esposto, è stato evidenziato come all'incontro di calcio indicato Colletto Domenico avesse partecipato malgrado fosse già tesserato con la Società AC Savoia in qualità di allenatore della squadra Juniores Nazionali. Il citato Giudice sportivo territoriale ha respinto il ricorso evidenziando che il Dipartimento interregionale, sebbene avesse segnalato la presenza del Colletto a vario titolo sulla panchina dell'AC Savoia, sino al 3/11/2012, aveva accertato che lo stesso non era tesserato come allenatore per alcuna Società nella stagione sportiva 2012-2013 (cfr. CU del Comitato regionale Campania n° 85 del 28/02/2013). Tale provvedimento è stato inviato al Settore tecnico della FIGC che ha trasmesso il relativo fascicolo alla Procura federale, la quale, come rilevato, ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Verdezza Raffaele (Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013), Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013), la Società AC Savoia 1908 SSD Srl e la Società Polisportiva Rocchese, contestando gli addebiti sopra descritti. Ciò posto, la Commissione osserva che – per quanto concerne l’attività di allenatore -, dagli atti del procedimento emerge che, in ambito federale, Colletto Domenico risulta iscritto nei ruoli quale allenatore di base (codice 109.016), pur non risultando tesserato con nessuna Società per la stagione 2012-2013 (cfr. gli esiti della consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC). Riguardo, invece, all’attività di calciatore dello stesso Colletto, agli atti del procedimento risulta una richiesta di tesseramento federale n. 050669, per la stagione calcistica 2012- 2013 (matricola 69168), da cui si evince come lo stesso sia stato tesserato per la Società Polisportiva Rocchese a decorrere dal gennaio 2013 (cfr. gli atti richiamati ed i fogli censimento 2012-2013 delle Società AC Savoia 1908 SSD Srl e Polisportiva Rocchese). Nel corso delle indagini disposte dalla Procura federale, Gennaro Brunetti, dirigente del AC Savoia, ha confermato che Colletto Domenico, a decorrere dalla fine di agosto 2012 (seppure per un limitato periodo di tempo: "sino a metà campionato") ha svolto per la squadra juniores nazionali della citata Società l'attività di allenatore, pur senza essere tesserato, in quanto aveva rinviato di perfezionare tale adempimento (adducendo svariate giustificazioni) finché, per tale ragione, non è stato allontanato dalla Società. Tali circostanze - oltre a trovare conferma dagli estratti di articoli tratti dal sito internet della AC Savoia 1908 SSD Srl, relativi ad incontri disputati dalla squadra Juniores nazionali, dove il nominativo di Colletto Domenico compare quale allenatore della stessa squadra - sono state, sostanzialmente, ammesse dallo stesso Colletto in sede di audizione dinanzi all’Autorità inquirente, il quale ha riferito di essere in possesso del patentino di allenatore di base e di aver svolto gratuitamente ed in assenza del relativo tesseramento l'attività di allenatore della juniores dell'AC Savoia dalla fine di agosto 2012 sino al 10 novembre 2012, dando atto, quanto al suo ruolo di calciatore, di essersi tesserato con la Polisportiva Rocchese in data 15 gennaio 2013 e di aver regolarmente giocato con tale squadra (circostanza quest’ultima, confermata dalla distinta della gara Rocchese - Pandola 2010 del 19/01/2013, da cui l’interessato risulta schierato tra le fila della Polisportiva Rocchese). In sostanza, dagli atti del procedimento risulta che Colletto Domenico, nella stagione 2012-2013, dopo avere svolto attività di tecnico in favore della AC Savoia 1908 SSD Srl in assenza di tesseramento con la stessa, si è tesserato come calciatore, a decorrere dal gennaio 2013, con la Società Polisportiva Rocchese, violando l'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico di appartenenza e contravvenendo alla normativa di riferimento la quale stabilisce che gli iscritti negli elenchi degli allenatori
dilettanti possono richiedere il tesseramento, quali calciatori, solo per la Società per la quale prestano l'attività di tecnico.
In conclusione – preso atto che per le violazioni ascritte a Colletto Domenico, la Procura federale ha rappresentato che avrebbe provveduto con autonomo atto di deferimento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 38, comma 6, del regolamento del Settore Tecnico – gli addebiti sopra descritti risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Verdezza Raffaele (Presidente della AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013) e a Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 20122013). Verdezza Raffaele, infatti, in qualità di Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013, ha consentito a Colletto Domenico, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra Juniores Nazionali dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, pur non essendo tesserato con la medesima Società, e, quindi, l’incolpato risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle NOIF, il quale stabilisce che: “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività.”. Pagano Carmine, invece, in qualità di Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013, ha consentito a Colletto Domenico, tecnico abilitato, di tesserarsi come calciatore, sin dal gennaio 2013, in assenza della necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico di sua appartenenza, e, quindi, ha violato l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2, delle NOIF, il quale prevede che: “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per
la Società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.”. Vanno, altresì, sanzionate, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, le Società AC Savoia 1908 SSD Srl e Polisportiva Rocchese, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, commi 1 e 2, CGS, in relazione alle descritte condotte poste in essere da Verdezza Raffaele e da Pagano Carmine. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, ed accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le
seguenti sanzioni:
- Verdezza Raffaele, Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013: inibizione per mesi 3 (tre);
- Pagano Carmine, Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013: inibizione per mesi 2 (due);
- la Società AC Savoia 1908 SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- la Società Polisportiva Rocchese, a titolo di responsabilità diretta: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).
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