F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RITA CSAKO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD ACF Trento Clarentia), DIEGO CLAUS (all’epoca dei fatti Presidente della Società CRCS D. Paganella), Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA e CRCS D. PAGANELLA ▪ (nota n. 1242/1196 pf12- 13/SS/mg del 13.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RITA CSAKO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD ACF Trento Clarentia), DIEGO CLAUS (all’epoca dei fatti Presidente della Società CRCS D. Paganella), Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA e CRCS D. PAGANELLA ▪ (nota n. 1242/1196 pf12- 13/SS/mg del 13.9.2013). La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti ivi indicati per rispondere la Csako e il Claus della violazione dell’ art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 38, comma 4 delle NOIF in quanto consentivano al Sig. Antonio Giotto di svolgere l’attività di allenatore per più di una Società, per quanto descritto nella parte motiva; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella. All’inizio della riunione odierna i Signori Rita Csako, Diego Claus e le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Rita Csako, Diego Claus e le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Sig.ra Rita Csako, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Diego Claus, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società ASD ACF Trento Clarentia, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 330,00 (€ trecentotrenta/00); pena base per la Società CRCS D. Paganella, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Rita Csako: l'inibizione di mesi 2 (due); per Diego Claus: l’inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD ACF Trento Clarentia: ammenda di € 330,00 (€ trecentotrenta/00); per Società CRCS D. Paganella: ammenda di € 200,00 (€ duecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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