F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI E COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 1674/135 pf13-14/AM/ma del 14.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI E COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 1674/135 pf13-14/AM/ma del 14.10.2013). La Procura federale con nota prot. 1674/135pf13-14/AM/ma del 14 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Luca Petrini, Cosimo Adriano Clemeno e la Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere, rispettivamente: - Luca Petrini (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94- ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine a Placida Matteo, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, la somma di €. 3.750,00 oltre interessi, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici della FIGC-LND con provvedimento del 5.06.2013, prot. 172/Cae 2012-2013, comunicato in data 5/6/2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 13/6/2013; - Cosimo Adriano Clemeno (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto stipulato con il calciatore Placida Matteo; - la ASD Civitavecchia 1920, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte ai suoi Presidenti Luca Petrini e Cosimo Adriano Clemeno. All’inizio della riunione odierna la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 1 (uno) e ammenda di 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M.la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui aldispositivo.Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha conclusochiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:- per Luca Petrini: inibizione di mesi 6 (sei);- per Cosimo Adriano Clemeno: inibizione di mesi 2 (due); Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti (cfr. in particolare, l'esposto ricevuto in data 17.07.2013 a mezzo fax prot. n. 1111 del 17.07.2013 dell'Avv. Claudia Salvador, presentato per conto del calciatore Placida Matteo; provvedimento della Commissione accordi economici della FIGC - LND del 5.6.2013 prot. Cae 172/Cae 2012-2013; fogli di censimento della ASD Civitavecchia 1920 per l'iscrizione al Campionato per le Stagioni Sportive 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014), da cui emerge quanto segue. Con esposto a firma dell'Avv. Claudia Salvador (ricevuto in data 17.07.2013 a mezzo fax prot. 1111 del 17.07.2013), la quale lo ha presentato per conto del calciatore Placida Matteo (matr. 2.776.900), è stato rappresentato alla Procura federale della FIGC che la Società ASD Civitavecchia Calcio (matr. 919053), militante nella stagione 2012-2013 nel Campionato di calcio Interregionale Girone D-LND, non aveva corrisposto la somma di € 3.750,00, in favore del citato calciatore, in contrasto con quanto stabilito dalla Commissione accordi economici (CAE) della FIGC - LND con provvedimento del 5.6.2013 prot. Cae 172/Cae 2012-2013, emesso a seguito di ricorso proposto in data 26.02.2013. Dagli atti del procedimento, risulta che l’indicata decisione della Commissione accordi economici della LND del 5.6.2013 - con la quale la ASD Civitavecchia 1920 è stata condannata a corrispondere al calciatore Placida Matteo la somma di euro 3.750,00, dovuta in forza di contratto economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/2012, è stata comunicata a mezzo posta racc. del 05.06.2013 presso la Sede della ASD Civitavecchia 1920, recapitata in data 13.6.2013. Dai fogli di censimento della ASD Civitavecchia 1920 relativi all'iscrizione al Campionato per le Stagioni Sportive 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, risulta, altresì, che nella SS 2011-2012 il Presidente era Cosimo Adriano Clemeno, mentre, nelle SS 2012-2013 e 2013/2014 il Presidente era (a far data dal 12.12.2012) Luca Petrini. In sostanza, risulta accertato che la ASD Civitavecchia 1920, malgrado avesse ricevuto la notifica della decisione della CAE del 5.6.2013, non ha corrisposto, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, la somma di €. 3.750,00 oltre interessi in favore del calciatore Placida Matteo, sulla base di quanto disposto dalla CAE. della F.I.G.C. - LND con provvedimento del 5.06.2013, prot. 172/Cae 2012-13. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD Civitavecchia 1920, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE. e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF. Al riguardo, va osservato che l'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, stabilisce, tra l’altro, che: “Le decisioni della Commissione accordi economici della LND possono essere impugnate innanzi alla Commissione vertenze economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del CGS, eccezion fatta per le Società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti. … ”. Il descritto inadempimento è da ascrivere, in particolare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a Luca Petrini, all’epoca del fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920. Va, invece, prosciolto Cosimo Adriano Clemeno, Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920 in epoca precedente all’emanazione del citato provvedimento della CAE, accusato di non aver provveduto, precedentemente all'emissione del lodo arbitrale, al pagamento degli emolumenti contrattualmente pattuiti in favore del calciatore. Al riguardo, va considerato – in linea con l’avviso espresso in recenti decisioni in materia (vedi C.U. n. 27/CDN del 22 ottobre 2013 e C.U. n. 30/CDN del 28 ottobre 2013), che la condotta addebitata al Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920 in epoca precedente all’emanazione del citato provvedimento della CAE, configura un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura Federale risultano provati in relazione alla posizione di Luca Petrini, mentre va prosciolto Cosimo Adriano Clemeno. In merito alla sanzione, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità di Luca Petrini come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritiene congrua quella di seguito indicata. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti della Società ASD Civitavecchia 1920. Accoglie il deferimento di Luca Petrini, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920 e, conseguentemente delibera di infliggergli la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) mesi. Proscioglie Cosimo Adriano Clemeno, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920.
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