COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/11/2013 Delibera DEL Giudice Sportivo GARA FERRANDINA CALCIO – IRSINESE 2013

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/11/2013 Delibera DEL Giudice Sportivo GARA FERRANDINA CALCIO – IRSINESE 2013 Premesso che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni. senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che al 32 del p.t. il D.G. a causa di un forte temporale sospendeva momentaneamente la gara; Atteso che dopo 10 minuti l’arbitro faceva riprendere la gara in quanto le condizioni meteorologiche erano migliorate ed il terreno di gioco era praticabile; Rilevato che al 10 del s.t., a seguito dell'espulsione del n.8 Catani Antonio dell'Irsinese, la squadra a mezzo del Capitano comunicava al D.G. di non voler proseguire la gara ritenendo il terreno di gioco impraticabile; DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF: • di assegnare gara persa all'Irsinese 2013 con il punteggio acquisito sul campo prima della rinuncia a proseguire la gara: Ferrandina Calcio – Irsinese 2013 4-0; • di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; • di comminarle l'ammenda di euro 250.00 per seconda rinuncia.
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