• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di :
1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
5) Società AGS.D.Soriano 2010;
per rispondere :
– Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 – 2011 alla gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo;
– Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all’epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CGS.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di :
1) CAVALLARO Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
5) Società AGS.D.Soriano 2010;
per rispondere :
- Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 - 2011 alla gara Promo Arena - Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo;
- Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena - Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
- Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
- Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all'epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l'audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
- la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art.1, comma 5, del CGS.
IL DEFERIMENTO
Con nota del 16 settembre 2013, n. 1093/1602pf10-11/GT/dl,
IL VICE PROCURATORE FEDERALE,
Esaminata la nota del 29.03.2011, a firma del Presidente dei Comitato Regionale Calabria - L.N.D., con la quale è stata inoltrata alla Procura Federale copia degli atti relativi alla decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.64 del 24.03.2011, con la quale veniva accolto il reclamo proposto dalla Società Promo Arena in ordine alla gara di Campionato allievi provinciale del 7-03-2011, Promo Arena - Soriano 2010, essendosi accertato che il calciatore sceso in campo con il n.10 nelle file del Soriano, non corrispondeva a quello nella foto della tessera F.l.G.C. riportata in distinta con il nome di Cavallaro Giuseppe; con conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a favore della Società Promo Arena, nonché la squalifica del Dirigente accompagnatore della Società Soriano 2010, rimettendo, infine, gli atti alla Procura per quanto di competenza;
Rilevato, dall'esame della documentazione acquisita e come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con la predetta decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.64 del 24.03.2011, che il calciatore Cavallaro Paolo ha preso parte alla gara sopra citata Promo Arena - Soriano 2010, in assenza di regolare tesseramento e sotto false generalità del tesserato Cavallaro Giuseppe;
Letta, in particolare, la relazione che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Collaboratore della Procura Federale ha compiuto gli opportuni accertamenti relativi alla questione sopra citata, avendo modo di accertare che il calciatore Cavallaro Paolo, con richiesta di tessera federale n. 021355, annullata, ha partecipato alla sopra citata gara sotto le generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, tesserato con la AGS.D.Soriano 2010;
Rilevato che l'arbitro della gara in epigrafe, sig.Nesci Antonio, nell'audizione resa davanti al Collaboratore dell'Ufficio di Procura, ha confermato il supplemento di referto di gara, ribadendo che la foto apposta sulla tessera federale non corrispondeva alla foto di Cavallaro Giuseppe e nel contestare la falsa identità al giocatore Cavallaro Paolo, quest'ultimo dichiarava di non essere in possesso del documento di riconoscimento manifestando un evidente impaccio. Che l'arbitro, ha dichiarato, altresì, di aver proseguito la gara per non creare turbativa tra i giocatori ed i dirigenti;
Considerato che Cavallaro Paolo ha preso parte alla gara sotto le false generalità di Cavallaro Giuseppe, integrando in tal modo una grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva;
Rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo di Cavallaro Giuseppe venne inserito nell'elenco in distinta della partita in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e la loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, risultano firmate, ai sensi dell'art. 61 delle N.O.l.F., dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Monardo Domenico, nonché dall'allenatore Muller Domenico;
Ritenuto, pertanto, che i fatti su descritti ìntegrino gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., ascrivibili ai sigg.ri Cavallaro Paolo, Cavallaro Giuseppe, calciatori, Monardo Domenico, Presidente, e Muller Domenico, allenatore, tutti della Società AGS.D.Soriano 2010; nonché, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, alla Società AGS.D.Soriano 2010, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati;
Ritenuto, altresì, che i calciatori Cavallaro Paolo e Cavallaro Giuseppe, nonché Monardo Domenico, Presidente, e Muller Domenico, allenatore, si sono resi responsabili della violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., atteso che pur regolarmente convocati, non si sono presentati per la loro audizione davanti al Collaboratore dell'Ufficio di Procura, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
Visto l'art. 32, comma 4, C.G.S.;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello;
HA DEFERITO
alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND:
1) Cavallaro Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
2) Cavallaro Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
3) Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
4) Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
5) Società AGS.D.Soriano 2010;
per rispondere dei fatti di cui in epigrafe.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione dell'11 novembre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.
E' altresì comparso il sig. Monardo Domenico, anche in qualità di vice Presidente della società AGS.D.Soriano 2010, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.
Prima dell’inizio del dibattimento il deferito Monardo Domenico, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Monardo Domenico mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due; per la società Soriano 2010 l’ammenda di € 500, da ridursi ad euro 300).
Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.
Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti, e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S..
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, nei confronti degli ulteriori deferiti:
per Cavallaro Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata), la squalifica di mesi tre;
per Cavallaro Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi due di squalifica;
per Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi tre di squalifica.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta, ad eccezione della posizione relativa a Cavallaro Giuseppe, per il quale non è stata raggiunta la prova del suo consenso alla sostituzione del calciatore e che, quindi, deve rispondere solo per la mancata presentazione all’Ufficio di Procura.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
-per IL Sig. MONARDO Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi DUE (2) di inibizione e quindi fino al 14 GENNAIO 2014;
- per la Società AGS.D.SORIANO 2010 € 300,00 (trecento/00) di ammenda;
- per il Sig. CAVALLARO Paolo, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D. Soriano 2010 (tessera annullata), la squalifica di mesi TRE (3) e quindi fino al 14 FEBBRAIO 2014;
per il Sig. CAVALLARO Giuseppe, calciatore all'epoca dei fatti della Società AGS.D. Soriano 2010, VENTI (20) giorni di squalifica e quindi fino al 3 DICEMBRE 2014;
- per il Sig. MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010, mesi TRE(3) di squalifica e quindi fino al 14 FEBBRAIO 2014.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di :
1) CAVALLARO Paolo, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010 (tessera annullata);
2) CAVALLARO Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti della Società AGS.D.Soriano 2010;
3) MONARDO Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010;
4) MULLER Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010;
5) Società AGS.D.Soriano 2010;
per rispondere :
– Cavallaro Paolo, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3 ,10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella stagione sportiva 2010 – 2011 alla gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.3.2011 sotto le false generalità del calciatore Cavallaro Giuseppe, così come descritto nella parte motiva e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo;
– Cavallaro Giuseppe, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere consentito al calciatore Cavallaro Paolo di giocare sotto le proprie generalità nella gara Promo Arena – Soriano 2010 del 7.03.2011; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– Monardo Domenico, Presidente della Società AGS.D.Soriano 2010, delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto, nella Sua qualità di dirigente accompagnatore la lista della gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe, e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– Muller Domenico, allenatore della Società AGS.D.Soriano 2010 all’epoca dei fatti, delle violazioni di cui agli artt.1, commi 1 e 3, 10, comma 1, e 17 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella sua qualità di allenatore la distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado Cavallaro Paolo partecipasse alla gara sotto false generalità di Cavallaro Giuseppe; e per non essersi presentato dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, a seguito di regolare convocazione per l’audizione, senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo;
– la Società AGS.D.Soriano 2010, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed agli altri tesserati ovvero ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CGS."