COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo ASD Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Andrea Daneri per quattro giornate. Gara Castelnovese – Vecchio Levanto del 9.10.2013 – Campionato Prima Categoria. C.U. n.19 del 17.10.2013.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 14/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 6 - Reclamo ASD Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Andrea Daneri per quattro giornate. Gara Castelnovese - Vecchio Levanto del 9.10.2013 - Campionato Prima Categoria.
C.U. n.19 del 17.10.2013.
La Commissione Disciplinare,
tto il reclamo dell’ASD Vecchio Levanto nel quale la società lamenta l’eccessività della squalifica inflitta al proprio calciatore Andrea Daneri e accusa l’arbitro di aver fornito una versione dei fatti non veritiera tale da averle provocato un danno morale e d’immagine;
sentito in giudizio il rappresentante del sodalizio che ha incentrato il suo intervento proprio sulle conseguenze patite a seguito degli articoli apparsi sulla stampa locale susseguenti la pubblicazione della sentenza, per cui chiede l’intervento di questo giudicante per la rettifica di quanto apparso sui giornali;
presa visione del resoconto arbitrale il cui contenuto è stato correttamente riportato nella decisione assunta dal primo giudice;
spinte le contrarie eccezioni dell’ASD Vecchio Levanto perché non idonee a smontare quanto si evince dagli atti ufficiali, che per regolamento costituiscono l’unica fonte dalla quale scaturisce il giudizio sportivo;
respinta altresì la richiesta d’intervento di rettifica di quanto pubblicato dalla stampa locale in merito ai fatti e alla conseguente decisione impugnata, perché non rientrante nei compiti di questo giudicante;
ritenuta la sanzione inflitta in primo grado equa e appropriata all’infrazione commessa;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto. 27/33
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