DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 03/11/2013: NUOVA FOCUS DONIA – CITTA DI SORA FEMMINILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 03/11/2013: NUOVA FOCUS DONIA - CITTA DI SORA FEMMINILE Reclamo preposto dalla società NUOVA FOCUS DONIA avverso l'esito della gara NUOVA FOCUS DONIA - CITTA DI SORA FEMMINILE Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel corso dell'incontro in epigrafe la calciatrice Scaccia Romina in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento scaturisce dalla consultazione on-line del tabulato dei tesserati della società CITTA DI SORA FEMMINILE,ove il nominativo in questione non risultava. Al riguardo si precisa che detto strumento d’indagine ha valore meramente indicativo. Infatti dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio Tesseramenti,alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per decidere la controversia in esame, risulta che la calciatrice Scaccia Romina è tesserata per la società CITTA DI SORA FEMMINILE a far tempo, dal 29.10.2013 data di spedizione della relativa raccomandata. Ne consegue pertanto che aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe, svoltasi in data 03.11.2013 P.Q.M. Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 168 del 07.11.2013, decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro NUOVA FOCUS DONIA CITTA DI SORA FEMMINILE 1 - 1. b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it