DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 03/11/2013: NUOVA FOCUS DONIA – CITTA DI SORA FEMMINILE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 13.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
RECLAMO GARA DEL 03/11/2013: NUOVA FOCUS DONIA - CITTA DI SORA FEMMINILE
Reclamo preposto dalla società NUOVA FOCUS DONIA avverso l'esito della gara
NUOVA FOCUS DONIA - CITTA DI SORA FEMMINILE
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel
corso dell'incontro in epigrafe la calciatrice Scaccia Romina in posizione
irregolare di tesseramento. Tale convincimento scaturisce dalla
consultazione on-line del tabulato dei tesserati della società CITTA DI
SORA FEMMINILE,ove il nominativo in questione non risultava.
Al riguardo si precisa che detto strumento d’indagine ha valore meramente
indicativo. Infatti dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio
Tesseramenti,alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento
per decidere la controversia in esame, risulta che la calciatrice Scaccia
Romina è tesserata per la società CITTA DI SORA FEMMINILE a far tempo, dal
29.10.2013 data di spedizione della relativa raccomandata. Ne consegue
pertanto che aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in
epigrafe, svoltasi in data 03.11.2013
P.Q.M.
Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al
C.U. N. 168 del 07.11.2013, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell'incontro NUOVA FOCUS DONIA CITTA DI SORA FEMMINILE
1 - 1.
b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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