DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 RECLAMO GARA DEL 2/11/2013 LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 RECLAMO GARA DEL 2/11/2013 LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società PESARO FANO CALCIO A5 avverso l'esito della gara LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5 Il Giudice sportivo, rilevato che la società PESARO FANO CALCIO A5 non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe; considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.; considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa; P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°167 del 07.11.2013; a) i dichiarare inammissibile il reclamo; b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5 7-5. c) di addebitare sul conto della società PESARO FANO CALCIO A5 la tassa di reclamo.
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