DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 14.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 12/11/2013 GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5 Reclamo preposto dalla società FUTSAL CORNEDO avverso l’esito della gara FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 14.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21
GARE DEL 12/11/2013
GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5
Reclamo preposto dalla società FUTSAL CORNEDO avverso l'esito della
gara FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5
Il Giudice sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva:
con il ricorso in questione , la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5 lett.a delC.G.S. per aver schierato il
calciatore Brancher Joao Victor in posizione irregolare in quanto
squalificato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il nominato in questione, infatti,squalificato per due giornate effettive di gara in occasione della partita di Coppa Italia Under 21 ArzignanoPetrarca della stagione sportiva 2011/2012, ne ha scontato solamente una nella stagione sportiva successiva non partecipando all’incontro A di Coppa Italia Under 21 Arzignano-Zanè Vicenza.
La sanzione residua, pertanto, avrebbe dovuto essere scontata nella gara
in questione cosa che non è avvenuta in quanto Brancher Joao Victor
incluso nella lista dei calciatori della società Arzignano presentata
all’arbitro.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°186 del 13.11.2013;
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Arzignano C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di comminare al calciatore Brancher Joao Victor la squalifica per 1
giornata di gara da scontare nella stagione sportiva 2014/2015 in gare ufficiali della prima squadra tenuto conto dell’età anagrafica.
c) di non addebitare la tassa i reclamo.
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